GUIDES


  • Qui per turismo, posso rimanere per cure mediche? 
Sono un cittadino extraeuropeo sono venuto in Italia per turismo per tre mesi ma mi sta per scadere la dichiarazione di presenza, soffro di una patologia ai reni, purtroppo è peggiorata, sono stato ricoverato in ospedale qui in Italia e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente ma nel mio paese non effettuano questo tipo di intervento. Posso convertire la di-chiarazione di presenza in un permesso in cure mediche? 
Roma 7 ottobre 2010 - La dichiarazione di presenza per turismo in realtà non permette di per sé di poter convertire o rinnovare il permesso. La legge consente una piccola apertura ammettendo la possibilità di rinnovare e quindi di prolungare la presenza in Italia solo nel caso di gravi e urgenti cure mediche. 
Questa possibilità comunque è discrezionale da parte della questura competente, nel senso che non è scontato che ti venga data la possibilità di prolungare il tuo soggiorno in Italia.

Nel tuo caso però credo che documentando tutta la tua situazione medica potresti ottenere il prolungamento del tuo soggiorno.
Devi dimostrare che la tua patologia necessita di cure urgenti e che purtroppo non può essere curata nel tuo Paese. 
La struttura sanitaria italiana dovrebbe rilasciarti una documentazione alquanto esaustiva sulla tua patologia e soprattutto che l’intervento è urgente e che può essere praticato solo in italia in quanto nel tuo paese non esistono centri specializzati sulla tua patologia. 
Chi viene in Italia per motivi turistici non ha diritto di iscrizione al servizio Sanitario Nazionale e deve stipulare una polizza sanitaria cosa che sicuramente tu avrai fatto ma devi verificare se la polizza copre anche il costo dell’intervento. 
Ti consiglio di chiedere conferma all’ospedale e verificare se copre tutte sia l’intervento che le cure mediche, in caso contrario dovresti provvedere tu al pagamento dell’intervento e delle cure mediche. 
È prevista l’esenzione dal ticket per i cittadini che provengono da un paese che preveda il ri-conoscimento reciproco dei SSN, se presentano l’apposito modulo rilasciato dall’autorità del proprio paese. 
Riguardo alla possibilità di ottenere una conversione della dichiarazione di presenza, quindi permesso di soggiorno per turismo in cure mediche credo che sia difficile in quanto il legislatore con riferimento alle cure mediche ha previsto l’ingresso e il soggiorno per cure mediche ri-chiedendo una serie di requisiti. 
In particolare che l’ingresso in Italia debba avvenire in virtù di uno specifico visto rilasciato per ragioni specifiche di cura, deve sussistere un accordo con la struttura sanitaria italiana che dovrà prestare le cure e che ci sia stato già il deposito di una somma di denaro a titolo cauzionale e che sia già indicato l’alloggio. 
Secondo anche gli orientamenti della giurisprudenza credo quindi che la questura potrebbe rifiutare la conversione.
Potrai però comunque rimanere in Italia: la legge prevede che in ogni caso vengono assicurate e garantite tutte le cure “urgenti ed essenziali”. 
Avv. Mariangela Lioy,

    
  • Come si assume una colf romena?  
Sono una cittadina romena ho trovato una famiglia che vuole assumermi come colf dato che è la prima volta cosa devo fare? 
Roma 28 settembre 2010- Il cittadino comunitario che vuole stabilirsi in Italia per più di tre mesi deve iscriversi all’anagrafe del comune dove intende fissare la sua dimora. 
Dovari recarti al comune e chiedere l’iscrizione anagrafica, dovrai presentare vari documenti: il tuo passaporto o un documento d’identità valido per l’espatrio, il codice fiscale, rilasciato dal Ministero delle Finanze, e nel tuo caso, essendo una lavoratrice subordinata tutti i documenti inerenti all’attività lavorativa, in particolare la denuncia di assunzione e la copia della lettera di assunzione.
Devi anche indicare l’alloggio e se non sei titolare di un alloggio puoi presentare una dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal titolare dell’alloggio . 
A seguito dell’iscrizione anagrafica, subordinata alla verifica dei requisiti richiesti e all’accertamento della dimora abituale, ti viene rilasciata un’attestazione che riporta il nome il cognome,il luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione. 
È l’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione o anche detta attestazione di regolare soggiorno di cittadino dell’’unione. 
L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. 
Per i cittadini comunitari valgono le stesse regole che per i cittadini italiani per quanto riguarda l’assunzione come colf.

Il tuo datore di lavoro deve comunicare all’inps la tua assunzione entro le ore 24 del giorno precedente anche se festivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

La comunicazione di assunzione è obbligatoria e il tuo datore di lavoro potrà presentarla in vari modi: o attraverso internet utilizzando la denuncia on line disponibile sul sito dell’inps, nella sezione dedicata ai servizi per i lavoratori domestici, oppure può consegnarla a mano presso gli uffici territoriali dell’inps, in questo caso è consigliabile farsi rilasciare un numero di protocollo con indicazione della data e dell’ufficio che ha ricevuta la comunicazione.

Oltre a ciò, potrà inviare anche una raccomandata A/R, in questo caso è consigliabile usare il modulo (COLD-ASS), che può anche essere scaricato dal sito dell'inps allegando tutta la documentazione in fotocopia, in ultimo potrà anche chiamare il contact center integrato Inps Inail al numero gratuito 803164 e comunicare così tutti i dati.

Conviene comunque prima di iniziare l’attività lavorativa mettere per iscritto tutte le condizioni lavorative che hai concordato con il tuo datore di lavoro. 
Nella lettera di assunzione dovrai indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, ed eventualmente la fine se è a tempo determinato altrimenti non indicare nulla;indica dove verrà svolta l’attività lavorativa e l’eventuale periodo di prova, e naturalmente cosa molto importante deve essere indicata la categoria di inquadramento ed eventuale anzianità di servizio nella categoria . 
Dovete, infatti, indicare la qualifica e la mansione, ora nel tuo caso, dato che è la prima volta che svolgi questa attività lavorativa, credo che tu non abbia alcuna anzianità maturata, dovrai probabilmente indicare come inquadramento il livello A, anzianità di servizio nella categoria dovrai indicare 0, come qualifica :collaboratore domestico, mansioni: domestico. 
Per quanto riguarda l’orario di lavoro dovete indicare le ore totali settimanali e le ore per singolo giorno, e l’indicazione del giorno di riposo, e naturalmente la paga oraria convenuta e l’eventuale indennità di vitto e alloggio se prevista.

Nel caso in cui tu debba anche vivere con il tuo datore di lavoro dovrete anche indicarlo nella lettera di assunzione, indicando l’adeguato spazio dove potrai riporre e custodire i tuoi effetti personali. 
Conviene anche indicare le modalità di fruizione delle ferie, se ad esempio tu o il tuo datore di lavoro avete esigenze particolari in merito al periodo, ti consiglio anche di inserire e di prevedere le modalità di spostamenti del tuo datore di lavoro sia per motivi di villeggiatura che per motivi familiari, in modo tale da non avere problemi nel futuro. 
Avv. Mariangela Lioy,   


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  • Ricongiungimento. Può venire il genitore naturale?  
Sono una cittadina ucraina e vivo in Italia con mio figlio minorenne lavoro regolarmente. Non sono sposata con il padre di mio figlio, che però lo ha riconosciuto alla nascita e ora vorrebbe venire in Italia. Posso presentare domanda di ricongiungimento?
Roma - 24 settembre 2010 - La legge consente anche al genitore naturale che non vive con il minore di potersi ricongiungere con lui. 
Il minore deve soggiornare regolarmente con l’altro genitore e bisogna dimostrare il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore, quindi potrai presentare domanda per ricongiungimento familiare in nome e per conto di tuo figlio minorenne. 
Il 27 luglio scorso, il Ministero dell’interno ha diffuso una circolare con la quale ha reso noto che è stato predisposto un nuovo modulo telematico per ricongiungimento familiare con genitore naturale, denominato “GN”, reperibile sul sito del ministero www.interno.it. 
La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica, una volta che ti sarai registrata potrai compilare il modulo "GN".
Dopo che avrai presentato la domanda lo Sportello Unico ti convocherà e dovrai presentare tutta la documentazione relativa alla disponibilità del reddito e dell’alloggio. 
Lo Sportello Unico dopo aver ricevuto tuta la documentazione e verificato tutti i requisiti rilascerà il nulla osta, solo a questo punto il genitore all’estero in possesso del nulla osta potrà chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatica e consolare italiana presente nel suo Paese e dovrà presentare tutta la documentazione attestante il rapporto di parentela con il bambino.
Ricordati che il nulla osta deve essere utilizzato entro sei mesi dalla data del rilascio.

Avv. Mariangela Lioy    



  •  Mi scade il contratto, continuo a lavorare?     
Sono un lavoratore straniero assunto da un ditta con un contratto a tempo determinato che scadrà domani. Il mio datore mi ha chiesto di lavorare anche la prossima settimana, ma non abbiamo ancora firmato un nuovo contratto. È una cosa legale?

Roma - 22 settembre 2010 - il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato solo in determinati casi ben disciplinati dalla legge, il datore di lavoro, infatti, può ricorrere a questo strumento quando esistono delle ragioni oggettive di ordine produttivo o organizzativo o anche per sostituire lavoratori, ad esempio per maternità o malattia. 
Naturalmente è necessario che il contratto sia per iscritto ed è importante che siano specificate le ragioni dell’assunzione a tempo determinato e deve essere indicato il termine iniziale e finale del contratto. Comunque la durata non può essere superiore a 36 mesi. 
Nel tuo caso, il tuo datore di lavoro vuole in realtà prorogare il rapporto di lavoro, questo però può essere concesso solo quando vi siano ragioni oggettive in merito all’attività lavorativa per la quale tu hai sottoscritto il precedente contratto. 
Il tuo consenso è necessario, dovrebbe essere precedente o contestuale alla proroga, e conviene che tu ti faccia mettere per iscritto che il rapporto di lavoro viene prorogato, indicando il termine iniziale e finale. 
Ci potrà essere la proroga per una sola volta, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore e in questo caso la durata complessiva del rapporto di lavoro, durata iniziale più proroga non può superare i 3 anni. 
Nel caso di proroga del rapporto di lavoro la legge fissa un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza del contratto: un termine pari a 20 giorni, se il contratto aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. 
Se il datore di lavoro ha bisogno di te per più tempo, dovrà rinnovare (non prorogare) il tuo contratto a termine. Se non lo fa e ti fa lavorare oltre i 20 o 30 giorni successivi alla scadenza, il tuo contratto si considera automaticamente tramutato a tempo indeterminato, a partire dalla scadenza. 
Avv. Mariangela Lioy, 



  • Cittadino Ue, può venire a studiare in Italia?       
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Sono un cittadino polacco, vivo in Italia da anni, mia nipote vorrebbe venire qui a frequentare un corso di formazione professionale. Cosa deve fare? 
Roma - 17 settembre 2010 - I cittadini dei Paesi dell’unione Europea hanno diritto di ingresso e soggiorno in Italia. Nel caso in cui il corso di studi di tua nipote abbia una durata superiore a tre mesi, dovrà però chiedere obbligatoriamente l’iscrizione anagrafica nel comune dove intende dimorare e a questo punto gli verrà rilasciata l’attestazione anagrafica.

Alla domanda di iscrizione tua nipote dovrà allegare il documento di identità in corso di validità passaporto o carta di identità del paese di origine, valida per l’espatrio, il codice fiscale rilasciato dall’agenzia dell’entrate, l’iscrizione della scuola con la durata del corso di formazione professionale.

Tua nipote dovrà essere in possesso di risorse economiche sufficienti per sé stesso, tale requisito può essere dichiarato indicando la fonte di reddito e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario).

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale, che per il 2010 è di euro 5.349,89. Inoltre dovrà dimostrare di avere un'assicurazione sanitaria della durata di un anno o pari alla durata del corso se inferiore all'anno. 




  • Come si sceglie il pediatra?
Sono un cittadino extracomunitario regolarmente presente in Italia, tra qualche giorno nascerà mio figlio. Avrà diritto all’assistenza sanitaria anche lui? Cosa devo fare? 
Roma - 14 settembre 2010 - L’assistenza sanitaria in Italia viene garantita sempre ai nuovi nati, indipendentemente dalla regolarità dei genitori in Italia. 
Genitori regolari,
Nel caso dei bambini che hanno genitori comunitari o extracomunitari regolarmente residenti Italia, è obbligatorio iscriverli al servizio sanitario nazionale presso l'Azienda Usl del Comune in cui si abita e bisogna portare il certificato di nascita, il certificato di residenza o l’ autocertificazione e il permesso di soggiorno valido del genitore. 
L'iscrizione è gratuita, successivamente si riceverà a casa la tessera sanitaria del bimbo, la cui validità è subordinata alla validità del permesso di soggiorno del genitore. 
Presso la Asl potrai scegliere il pediatra di base consultando l’elenco dei medici che operano nel tuo territorio, ma tieni presente che ogni pediatra non può assistere più di un certo numero di bambini. La tua scelta, quindi, potrebbe anche non essere accolta e potresti essere costretto a scegliere un altro pediatra. 
Per i bambini da 0 a 6 anni è obbligatorio scegliere il pediatra , per i bambini da 6 a 14 si può scegliere se rimanere con il pediatra o iscriverli ad un medico di famiglia. 
  • Il pediatra
Il pediatra di base effettua gratuitamente presso il suo studio, fino al compimento del 14° anno di età, tutte le visite a scopo diagnostico o terapeutico per il controllo dello sviluppo fisico, psichico, prescrive eventuali visite specialistiche , ricoveri, e farmaci, prescrive i vaccini. Il pediatra deve inoltre garantire anche le visite a domicilio gratuite quando secondo il suo giudizio e a secondo delle condizioni del bimbo non è possibile portare il bimbo in ambulatorio. 
Inoltre è il pediatra che deve certificare lo stato di guarigione, ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna o primaria e secondaria; emette certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico.
Il pediatra deve assicurare cinque giorni di apertura dell’ambulatorio secondo degli orari da lui stabiliti. 
Genitori irregolari,
I neonati i cui genitori non sono in regola con il permesso di soggiorno hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario, come stranieri temporaneamente presenti, non possono però avere la tessera del servizio sanitario pubblico e non possono avere il pediatra di base. 
Come gli altri bambini però hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute e possono ricorrere alle cure presso tutte le strutture sanitarie pubbliche come il consultorio pediatrico o gli ambulatori specialistici, o gli ospedali. Ricordiamo che per legge i medici o gli operatori sanitari non possono segnalare alle forze dell’ordine o alle autorità giudiziarie i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. 
Avv. Mariangela Lioy, 



  • Arriva mio figlio, potrò iscriverlo a scuola?  
Sono un cittadino extracomunitario vivo in Italia da anni, ho chiesto ed ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare per mio figlio, ha sei anni e probabilmente arriverà in Italia a fine anno. Potrà iscriversi a scuola? 
Roma 10 settembre 2010- Sì, tuo figlio potrà frequentare la scuola in Italia e potrà iscriversi subito alla suola primaria. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere chiesta in qualsiasi periodo dell’anno scolastico. 
La domanda dovrai presentarla alla segreteria della scuola che hai scelto, devi compilare i moduli che ti verranno dati, ti verranno richiesti i documenti della scuola frequentata nel paese di origine, tradotti in italiano. Se non ne sei in possesso dovrai dichiarare tu sotto la tua responsabilità che classe ha frequentato tuo figlio nel tuo paese di origine. 
Dovrai esibire anche un certificato di vaccinazione e se non lo hai devi rivolgerti alla asl del tuo comune di residenza. 
Di solito i bambini stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica , comunque il collegio dei docenti può decidere di iscrivere il bimbo in altra classe tenendo conto l’ordinamento degli studi del Paese di origine o del livello di preparazione o del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di origine. 
Le scuole per facilitare il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana realizzano anche corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti. 
Inoltre al momento dell’iscrizione dovrai scegliere l’orario, ad esempio il tempo pieno, e se desideri che tuo figlio frequenti l’ora di religione cattolica. Se decidi di non fargi studiare la religione cattolica avrai la possibilità di scegliere tra varie alternative che ti verranno proposte dalla scuola.
Ricordiamo che ai minori stranieri viene garantito il diritto allo studio indipendentemente dalla regolarità o meno del soggiorno, e sono soggetti all’obbligo scolastico nei modi e nelle forme previsti per i cittadini italiani. 
Avv. Mariangela Lioy,
  



  • Ho un permesso per studio, posso lavorare?      
Sono straniera ho un permesso di soggiorno per motivi di studio, ho trovato lavoro come baby sitter, ma io posso lavorare part time? 
Roma - 8 settembre 2010- il permesso per studio consente di svolgere attività lavorativa subordinata, ma entro determinati limiti, perché vuole agevolare gli studenti dando la possibilità di incrementare le proprie entrate economiche senza però sacrificare troppe ore di studio. 
Per la legge quindi si può sottoscrivere un contratto di lavoro che però non deve superare le 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, e comunque per non più di 1040 ore annuali. 
Il tuo contratto non deve superare il limite di ore previsto dalla legge, ad esempio potrai lavorare part time (20 ore settimanali) per 12 mesi o a tempo pieno (40 ore settimanali) ma solo per un massimo di 6 mesi. 
Per svolgere un’attività di lavoro autonomo o per un lavoro subordinato che superi quel limite di ore, dovrai invece chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro però i limiti delle quote del decreto flussi. 
Solo per gli studenti stranieri che conseguono la laurea in Italia, e per quelli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, la legge prevede delle eccezioni, riconoscendo loro la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote decreto flussi. 
Per farti lavorare come babysitter part time con il tuo permesso per studio il tuo datore di lavoro dovrà presentare all’Inps una denuncia di assunzione. 
È di pochi giorni fa la notizia che l’inps ha predisposto un nuovo modello di denuncia on line, basta registrarsi sul sito dell’inps, www.inps.it, sezione servizi per lavoro domestico, il tuo datore di lavoro inserendo i propri dati personali e i tuoi può procedere alla denuncia. 
Ti ricordo che la denuncia di assunzione è un comunicazione obbligatoria e va fatta entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro. 
Avv. Mariangela Lioy. 



  •  Chi paga le spese tra inquilino e proprietario?      
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Sono un cittadino straniero regolarmente presente in Italia, ho sottoscritto un regolare contratto di affitto. Il proprietario vuole che paghi le spese per la sostituzione delle cassette della posta, le devo pagare io?
Roma - 3 settembre 2010 - La ripartizione delle spese è un problema che sorge spesso tra proprietario e inquilino, in generale la legge stabilisce che l’inquilino deve sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione, il proprietario quelle di manutenzione straordinaria, salvo naturalmente eventuali patti tra i due inseriti nel contratto di locazione.
Il problema nasce molto spesso perché si crea confusione tra spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Il proprietario deve provvedere a mantenere la casa data in affitto in un buono stato, e quindi ripararla se necessario, in modo tale da garantire all’inquilino il pacifico godimento. Quindi se si parla di sostituire i tubi perché logorati o l’impianto elettrico, oppure la sostituzione dell’ascensore è chiaro che deve provvedervi il proprietario.
L’inquilino viceversa deve provvedere a tutte quelle spese di ordinaria manutenzione dovute al deterioramento provocato dall’utilizzo delle cose, come ad esempio la sostituzione della rubinetteria, o la riparazione delle lampade nel condominio.
In genere se non è specificato molto si prende come riferimento il codice civile o la vecchia legge sull’equo canone che stabilisce: “sono interamente a carico del conduttore (cioè l’inquilino n.d.r.), salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore”.
Ora nel tuo caso tu parli proprio di sostituzione e del montaggio delle nuove cassette della posta in questo caso dovrebbe essere il proprietario a provvedere al pagamento mentre sarebbe invece spettato a te il pagamento di un eventuale aggiustamento delle vecchie cassette della posta. Ogni qual volta che si tratta di riparazioni dovute all’usura e al deterioramento deve pagare l’inquilino mentre nei casi proprio di sostituzione dovrebbe provvedere il proprietario.
Avv. Mariangela Lioy   


Permesso scaduto, posso ancora rinnovarlo?    
Sono un cittadino extracomunitario, ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il mio permesso è scaduto da 30 giorni, ma sono stato ricoverato in ospedale e non ho chiesto il rinnovo. Posso rinnovarlo adesso?
Roma - 31 agosto 2010- Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale, naturalmente il permesso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Nel tuo caso il permesso è scaduto da trenta giorni, ma non sono passati ancora sessanta giorni dalla scadenza e pertanto puoi ancora presentare la domanda.
Infatti per la legge, ex art 13 del testo Unico sull’immigrazione, l'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero non ha rinnovato il permesso perché è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo.
In pratica non sono previste sanzioni particolari in caso di presentazione di domanda in ritardo ma sicuramente non devono passare più di 60 giorni dalla scadenza del permesso, e comunque ti ricordo che la questura nel momento in cui dovrà valutare la domanda potrebbe rigettarla.
Nel tuo caso comunque tu non hai potuto rinnovare il permesso perché eri presso l’ospedale perché ricoverato e pertanto ti consiglio di allegare la documentazione relativa al ricovero.
L’art 13 comma 2 del testo Unico Immigrazione infatti recita “L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo.
Pertanto è da ritenere che la richiesta tardiva del rinnovo non è quindi automaticamente inammissibile o immediatamente sanzionata, ed è valutata discrezionalmente dalla Questura competente.
Avv. Mariangela Lioy


Come si chiedono i buoni vacanza?    
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Sono un immigrato regolare ho sentito parlare di buoni vacanza , ma io ho diritto ad averli oppure possono richiederli solo i cittadini Italiani?
Roma - 27 agosto 2010 - Sulla gazzetta ufficiale del 2 agosto 2010 è stato pubblicato il decreto che riattiva la procedura per l’assegnazione di buoni vacanza, destinandoli non solo ai cittadini italiani, ma anche ai cittadini dell’unione europea residenti in Italia e agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
I Buoni Vacanza, sono una forma di contributo per il turismo balneare montano e termale in “bassa stagione” destinati ai nuclei familiari a basso reddito. Questi possono essere usati dal 23 agosto fino al 3 luglio 2011, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.
Potranno ottenere il contributo statale i nuclei familiari che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche previste dalla tabella stabilita dal decreto.
Per vedere se hai diritto al buono devi presentare l’ISEE che è l’indicatore dello stato economico equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità nell’anno di presentazione della richiesta dei Buoni Vacanze. Viene preso in considerazione la situazione economica di tutto il nucleo familiare. Per verificare se rientri nei parametri per l’ottenimento del buono puoi usare a titolo puramente indicativo il simulatore di calcolo fornito dall’INPS.

L'agevolazione statale avviene attraverso l'applicazione di uno sconto percentuale che va dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito ISEE, sull'importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia. Ad esempio una famiglia di 4 persone con reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni per un valore totale fino a 1240 euro, pagandoli solo 682,00 (quindi con uno sconto del 45%).

Potrai acquistare i buoni per un importo a scelta, in base allo sconto indicato dalla tabella e ti verrà inviato un blocchetto composto da vari buoni spendibili entro la scadenza in una delle strutture convenzionate indicate nel sito www.buonivacanze.it.

Come chiedere i buoni
I buoni vacanza hanno la forma di un titolo di pagamento tipo voucher, bisogna richiederli online sul sito www.buonivacanze.it, compilando una dichiarazione sulle proprie condizioni anagrafiche e reddituali.
Una volta completata la procedura on line, viene rilasciato , in automatico, dal sistema, un codice di prenotazione, e dovrai stampare sia il “Modulo di richiesta BUONI VACANZE” dove compare il numero di prenotazione assegnato sia Il “Modulo Autocertificazione composizione familiare”, da compilare manualmente.
Tutti e due questi moduli dovrai presentarli, insieme a una copia del tuo documento di riconoscimento, presso qualunque sportello delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo dal secondo giorno successivo alla richiesta on line, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza della prenotazione. In banca dovrai pagare la tua parte di buoni, e a quel punto la banca ordinerà materialmente i buoni, che ti verranno recapitati direttamente a casa.

Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare. I buoni vengono assegnati sulla base del criterio di priorità cronologico di inoltro della domanda e del contestuale versamento a carico del richiedente in banca, e vengono assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Avv. Mariangela Lioy   


Cittadini UE: come chiedere la cittadinanza italiana?  
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Sono un cittadino romeno residente in Italia regolarmente da cinque anni posso chiedere la cittadinanza italiana?
Roma 24 agosto 2010 - I cittadini romeni sono entrati a far parte dell’unione europea dal 2007, pertanto sono considerati a tutti gli effetti cittadini della comunità europea a partire da quel momento. I cittadini comunitari possono chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo quattro anni di residenza legale, attestati dall’iscrizione all’anagrafe.
La domanda dovrai presentarla alla Prefettura-U.T.G., del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e devi apporre una marca da bollo da € 14,62.
Alla domanda dovrai allegare l’estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità; i certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica; il titolo di soggiorno; i certificati rilasciati dai comuni che attestino la residenza per il periodo previsto dalla legge; lo stato di famiglia; la fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali; la ricevuta del versamento del contributo di € 200,00.
I documenti relativi all’atto di nascita e i certificati penali devono essere apostillati , ossia deve essere apposto il Timbro "Apostille" del Ministero degli Affari Esteri o dell'Interno Romeno. Questo per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja.
I documenti apostillati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità: o dall’ Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; o dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; o da un Traduttore ufficiale del Tribunale italiano che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.
Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono uguali in tutti gli atti, in caso di eventuali discordanze nella documentazione, le stesse potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.
Avv. Mariangela LiOLY,


Ospito un clandestino, cosa rischio?
In questi giorni sto ospitando a casa mia un amico senza permesso di soggiorno. Se dovessero scoprirlo rischio qualcosa?

Roma, 20 agosto 2010 - Secondo la legge possono soggiornare nel territorio dello Stato solo gli stranieri entrati regolarmente nel territorio dello Stato muniti di visto e permesso di soggiorno regolarmente rilasciato e in corso di validità.

Dall'8 agosto 2009 è stato introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Ma anche chi ospita uno straniero privo di permesso di soggiorno può incappare in problemi.

Secondo il testo unico sull'immigrazione (art . 7, D.lgs. n. 286/98), "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Chiunque intende ospitare in casa propria un cittadino immigrato extracomunitario deve quindi presentare una dichiarazione di ospitalità al commissariato. È una dichiarazione con la quale si denuncia l'identità della persona che si ospita e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata.

Accade che nel caso si ospiti una persona senza permesso si decide di non adempiere a questo obbligo legale per evitare che la persona possa incorrere in problemi. Ricordiamo che colui che omette tale comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Avv. Mariangela Lioy
    


Sono in attesa del rilascio del 1° permesso, posso chiedere la patente?     
Sono in attesa del rilascio del 1° permesso di soggiorno, posso chiedere la patente di guida italiana o devo aspettare che mi rilascino il permesso?
Roma, 13 agosto 2010 - Sì. Anche gli stranieri che aspettano il primo permesso di soggiorno o il rinnovo per motivi di lavoro e familiari possono essere ammessi agli esami di guida teorici e pratici e conseguire la patente.

Gli uffici della motorizzazione devono accertare solo che la prima richiesta o il rinnovo sono stati chiesti entro i termini di legge. Chiedono quindi una fotocopia del documento di riconoscimento, una fotocopia della ricevuta della domanda di primo rilascio di rinnovo del permesso di soggiorno (in quest?ultimo caso insieme alla fotocopia del permesso).

Sarà poi compito delle forze di polizie ritirare anche i documenti di guida nel caso in cui i cittadini extracomunitari non hanno i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Ricordiamo che l?ufficio competente per il rilascio della patente di guida è l?Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Avv. Mariangela Lioy   


Mio figlio è nato qui, può diventare italiano?     
Sono straniero vivo da molti anni in Italia. Mio figlio ha 16 anni ed è nato qui, può ottenere la cittadinanza italiana?

Roma – 6 agosto 2010 - Tuo figlio per ottenere la cittadinanza italiana deve aspettare di compiere diciotto anni.

Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori. Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.

Tuo figlio dovrà dimostrare di aver risieduto legalmente senza interruzioni fino a quel momento, il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, quindi deve essere certificata la registrazione all’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori.

Molto spesso accade che molti genitori non hanno provveduto o hanno fatto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o della loro iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, e questo può rendere di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio.

Il ministero dell’ Interno per agevolare coloro che inoltrano le richieste in merito al requisito della residenza legale, con una circolare, ha raccomandato agli ufficiali dello stato civile di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici, come le vaccinazioni, o i certificati scolastici.

Naturalmente l'iscrizione anagrafica dovrà essere ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.

La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata, compilando l'apposito modello, all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

A procedimento concluso, l'Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa.

Avv. Mariangela Lioy


Malattia durante le ferie.. e ora?   
Sono un cittadino straniero lavoro regolarmente come lavoratore dipendente presso una ditta, sono in ferie ma ho avuto un problema di salute,mi sono fratturato la gamba, posso chiedere di sospendere le ferie?
Roma 4 agosto 2010- Le ferie sono finalizzate al riposo e al recupero delle energie pisico- fisiche, pertanto se durante questo periodo sopraggiunge uno stato di malattia che impedisce questo recupero il lavoratore può sospendere le ferie e mettersi in malattia.
La malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente ma è necessario che lo stato di malattia del lavoratore impedisce effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche.
Il periodo feriale che può essere interrotto dalla malattia è quello individuato come periodo di ferie continuative, perché è solo in tale occasione che si possono realizzare compiutamente le funzioni di recupero delle energie psico-fisiche.
Naturalmente nel tuo caso, la rottura della gamba, porta ad avere una inabilità assoluta che compromette proprio la finalità del godimento delle ferie e pertanto le interrompe.
Laddove esiste questa inabilità oggettiva si interrompono le ferie cosa che non accade ad esempio in caso di cefalea che ha riflessi marginali sul godimento delle ferie e pertanto non è idonea a interromperla.
Nel momento in cui si verifica la malattia bisogna subito darne comunicazione sia all’Inps che al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro vuole accertare lo stato di salute del suo dipendente può chiedere all’Inps l’invio del medico per una visita di controllo, questo per verificare l'esistenza della malattia e valutare se la stessa è compatibile con le ferie.
Se il datore di lavoro non chiede la visita di controllo il periodo feriale risulta automaticamente interrotto.
Il lavoratore deve inoltrare il certificato medico e deve segnalare il domicilio feriale.
Secondo l'Inps la data di inizio della malattia coincide col giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia.
La comunicazione normalmente viene effettuata tramite invio del certificato di malattia, ma può anche avvenire con una comunicazione telefonica o via fax o via telegramma, cui segue l'invio del certificato.
L'azienda dovrà comunicare all'Inps la data di ricezione della comunicazione di malattia .
Per esempio, se il certificato di malattia viene rilasciato il 12 agosto, trasmesso all'azienda via fax il 13 agosto e perviene via posta il 16 agosto, la data di inizio malattia è il 13 agosto.

La giornata del 12 agosto, che precede la ricezione della comunicazione, viene considerata giornata di ferie e non di malattia.
In caso di malattia all’estero in un paese extracomunitario che non ha accordi di reciprocità in materia di sicurezza sociale il lavoratore deve spedire il certificato medico all’azienda in Italia e all’inps di competenza, naturalmente al certificato deve essere allegata la traduzione ufficiale in lingua italiana rilasciata dall’ambasciata.
Avv. Mariangela Lioy   


Cittadinanza:che reddito serve?
Sono residente in Italia da molti anni vorrei chiedere la cittadinanza Italiana mi hanno detto che per richiedere la cittadinanza bisogna indicare anche il reddito, è vero?
Roma 30 luglio 2010- si è vero, per chiedere la cittadinanza bisogna dichiarare anche il reddito.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 22 Novembre 1994 modificato dal Decreto del 25 maggio 2002, ha stabilito che si prendono come riferimento i redditi percepiti negli ultimi tre anni, regolarmente dichiarati attraverso la presentazione del Cud , dell’Unico o del 730.
L'istanza per la concessione della cittadinanza deve essere corredata o dalla copia autenticata dei modelli fiscali o attraverso una certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte.
Tieni presente che la cittadinanza viene concessa in base ad un procedimento discrezionale dell’amministrazione che valuta anche la capacità economica del richiedente, cioè per l’amministrazione devi disporre di mezzi sufficienti di sostentamento da non gravare sulla collettività.
Il Ministero dell’interno nel concedere la cittadinanza nell’ambito del suo potere discrezionale, ha preso come riferimento per il reddito numerose sentenze del Consiglio di Stato ha, infatti, stabilito che il soggetto richiedente deve avere un reddito non inferiore a euro 8.300,00, quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Nel caso in cui colui che richiede la cittadinanza non soddisfi pienamente questa capacità economica viene tenuta presente anche la capacità economica del nucleo familiare, ossia la somma dei redditi dei singoli membri nel nucleo familiare riferito all’anno precedente.
In questo caso bisogna produrre la documentazione fiscale che dimostra la disponibilità dei mezzi di sostentamento dei singoli familiari.
Se passa molto tempo tra la presentazione dell’istanza e quella di perfezionamento il Ministero prima di procedere ad un eventuale diniego può chiedere una attualizzazione dei redditi dichiarati, dando, infatti, la possibilità al richiedente di presentare una nuova documentazione più favorevole.
Avv. Mariangela Lioy   


Fotomodella: come può entrare in Italia?
Sono una ragazza ucraina mia sorella è una fotomodella e ho trovato unagenzia che vuole farle fare dei servizi fotografici. Come deve fare per venire in Italia? Deve chiedere un visto per turismo?

Roma 27 luglio 2010- Gentile signora se sua sorella viene in Italia con un visto turistico purtroppo non può svolgere in Italia alcuna attività lavorativa anche se di breve periodo.
Per venire le conviene chiedere un visto per affari ma ti faccio presente che le rappresentanza diplomatiche sono abbastanza rigide sul rilascio di questi visti .
Nel caso specifico però tu dici che l’agenzia è disposta a farla venire in Italia pertanto deve essere l’agenzia ad attivarsi per farla entrare in Italia invitandola con una lettera di “invito”.
Tua sorella dovrà chiedere presso l’ambasciata italiana nel tuo paese un visto per affari che consente di entrare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni, si tratta di un cd "visto Schengen uniforme" (VSU) valido ai fini dell'ingresso in tutti i paesi aderenti all'area di libera circolazione per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni.
Ti consiglio, per far in modo a tua sorella di ottenere con successo il visto, di presentare tutta la documentazione relativa al suo lavoro come fotomodella , come ad esempio contratti con agenzie nel tuo paese, o se ad esempio ci sono già rapporti tra l’agenzia italiana e quella straniera da presentare eventuali carteggi che dimostrino una collaborazione di lavoro.
Comunque cosa importante è che l’agenzia italiana deve sottoscrivere questa lettera di invio nella quale deve indicare nella maniera più dettagliata possibile lo scopo del viaggio e che tipo di collaborazione ci sarà.
Inoltre se sarà l’agenzia ad occuparsi del luogo in cui alloggerà e delle spese di viaggio dovrà indicarlo. Tua sorella dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta del visto e dovrà indicare
Di possedere adeguati mezzi economici di sostentamento, entro dei parametri stabiliti dalla direttiva del Ministero degli Esteri del 2000, potrà dimostrare la propria capacità economica attraverso l’esibizione di denaro contante o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
Inoltre le verrà anche richiesta una assicurazione sanitaria che deve avere una copertura minima di almeno euro 30.000 per eventuali spese di ricovero d’urgenza e spese di rimpatrio.
Avv. Mariangela Lioy   


Come si entra per cure mediche?
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Mio nipote residente in ucraina ha una malattia ai reni e vorrei farlo venire in Italia per curarsi, perché il mio medico dice che qui ci sono più possibilità. Come devo fare?

Roma - 23 luglio 2010 - Tuo nipote può venire a curasi in Italia ma è necessario chiedere un visto per cure mediche presso l’ambasciata italiana nel tuo Paese.

Come prima cosa devi farti mandare tutta la documentazione medica di tuo nipote con la relativa traduzione. Con la documentazione dovrai recarti presso una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, che dovrà valutare la situazione e dovrà poi rilasciare una dichiarazione nella quale indicherà che tipo di intervento medico sarà effettuato .Oltre al tipo di cura o di intervento, la dichiarazione dovrà contenere la data di inizio e la durata presumibile, la durata dell'eventuale degenza prevista nonché il costo presumibile.

Tuo nipote potrà richiedere il visto anche per un’altra persona, per un accompagnatore.

Tieni presente che tutto il costo delle cure sarà a totale carico del paziente, ed infatti al momento della richiesta del visto bisognerà dimostrare di aver versato almeno il 30% del costo previsto. Il deposito cauzionale in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste, dovrà essere versato presso la struttura prescelta.

Tuo nipote o se lui è impossibilitato un’altra persona, devono recarsi presso l’ambasciata e chiedere il visto per cure mediche e dovranno dimostrare di avere: la dichiarazione della struttura sanitaria in Italia che indicai il tipo di intervento medico previsto, i costi e la data di inizio e durata della degenza; dovrà dimostrare di aver versato almeno il 30 % del costo previsto ed inoltre di possedere una capacità economica che copre tutta la spesa sanitaria con anche la spesa per vitto e alloggio sia per lui che l’accompagnatore e la spesa per il ritorno in patria.

Dovrà inoltre presentare tutta la certificazione della patologia di cui soffre che deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il permesso di soggiorno che verrà poi rilasciato avrà una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate

Ti faccio presente che esiste anche la possibilità di entrare in Italia per cure mediche nell’ambito dei cosiddetti programmi umanitari ossia si entra in Italia, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri . In questo modo poi le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

Sono le regioni che tramite dei programmi assistenziali autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità,e le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni ad alta specializzazione a favore di: a cittadini prevenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria; o di cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

Ora bisognerebbe capire se la patologia di tuo nipote rientra in un programma di intervento umanitario ti consiglio di chiedere alla struttura sanitaria che avete individuato.

avv. Mariangela Lioy


Dopo la regolarizzazione posso cambiare lavoro?    
Sono stata regolarizzata come colf con la sanatoria del settembre scorso. Ora ho trovato un nuovo lavoro come impiegata: posso cambiare lavoro? Come devo fare?

Roma - 20 luglio 2010 - Sì, puoi farlo, nel momento in cui hai ricevuto il tuo permesso di soggiorno per lavoro subordinato non hai più vincoli con il tuo datore di lavoro.
Per legge il permesso di soggiorno per lavoro, rilasciato al lavoratore domestico consente di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato, come nel tuo caso, che di tipo autonomo. Se si svolge attività autonoma, bisognerà chiedere la conversione del permesso al momento del rinnovo.
Il tuo nuovo datore di lavoro deve fare la comunicazione di assunzione al Centro per L’Impiego e deve inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno il contratto di soggiorno (modello Q) allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia in cui si volge l’attività lavorativa on in alternativa, tra quello della: provincia di residenza del datore di lavoro o della provincia della sede legale dell’impresa.
L’ invio del modulo deve avvenire entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in modo preciso. Ti verranno chieste informazioni sul nuovo lavoro che andrai a svolgere come ad esempio che tipo di contratto collettivo ti verrà applicato (trovi modulo e tipi di contratti a questo indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/modellicontrattisoggiorno.htm ).
Sulla cartolina della ricevuta di ritorno, deve essere indicato sia il nominativo del datore di lavoro che quello del lavoratore e l’indirizzo del datore.
Ti ricordo che quando rinnoverai il tuo permesso di soggiorno dovrai tramite l’apposito kit postale indicare il nuovo datore di lavoro ed inoltre dovrai indicare le nuove condizioni contrattuali. Inoltre, per evitare eventuali lungaggini nella procedura, ti conviene inserire nel kit tutta la documentazione riguardo al rapporto di lavoro, all’alloggio e una copia del nuovo contratto di soggiorno sottoscritto.

Avv. Mariangela Lioy   


Carta di soggiorno, che reddito serve?   
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Sono residente regolarmente in Italia da cinque anni, vorrei chiedere la carta di soggiorno. Ho sentito che bisogna avere un determinato reddito, è vero?


Roma – 13 luglio 2010 - È vero, per chiedere la carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) bisogna possedere determinati requisiti e tra questi c’è anche il possesso di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Se si chiede la carta anche per i propri familiari la soglia di reddito è più alta: l'importo annuo dell'assegno sociale va aumentato della metà per ognuno di essi. Per due o più figli minori di 14 anni, la disponibilità economica richiesta non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito complessivo annuo dei familiari conviventi con il richiedente.

Considerando che l’importo dell’assegno sociale per il 2010 è di € 5.349,89 euro, se la richiesta della carta di soggiorno riguarda solo te devi avere un reddito di almeno € 5.349,89, se invece riguarda anche un familiare sale a € 8.024,83, con 2 familiari (o due o più figli minori di 14 anni) a € 10.699,78, con 3 a € 13.374,72, con 4 familiari a € 16.049.

Ti ricordo che il reddito richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE è lo stesso previsto per la richiesta del Ricongiungimento Familiare perché così stabilisce l’art.9, comma 1, del Testo Unico Immigrazione, del Decreto Legislativo 286/98.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, naturalmente devi possedere un permesso di soggiorno in corso di validità (o in fase di rinnovo) da almeno 5 anni, di lunga durata (escluso il permesso per motivi di studio o formazione professionale, per motivi umanitari- protezione sussidiaria-protezione sociale, per asilo e richiesta asilo), e non aver riportato condanne penali in Italia e non esser considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza sociale.

Per richiedere il permesso di soggiorno CE è necessario utilizzare gli appositi moduli che si possono trovare presso gli uffici postali abilitati, e spedire la domanda tramite gli stessi uffici postali.

Avv. Mariangela Lioy


Ho un permesso per motivi familiari ma vorrei separarmi dal mio coniuge: cosa devo fare?
Sono una cittadina cubana sposata, ho un permesso per motivi familiari. Lavoro, sono separata e non vivo più con mio marito. Vorremmo separarci legalmente: cosa dobbiamo fare? E il mio permesso che fine farà?

Roma, 9 luglio 2010 - Per prima cosa devi separarti legalmente: la legge italiana contempla la separazione legale, quella che produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra i coniugi.

Nel tuo caso, anche se sei separata di fatto (non vivete più insieme), devi comunque iniziare una procedura di separazione legale. Dovrai per forza ricorrere al giudice e presentare un ricorso davanti al tribunale del luogo di residenza.

Esistono due ipotesi di separazione : quella consensuale e quella giudiziale. La differenza è data dalla sussistenza o meno di un accordo tra i coniugi: nel primo caso i coniugi sono d’accordo nel separarsi, nell’altro caso o uno dei due non vuole separarsi o non riescono a raggiungere un accordo.

In ogni caso bisogna adire l’autorità giudiziaria, con la separazione consensuale i coniugi depositano il ricorso e devono presentarsi di persona davanti al giudice il giorno della convocazione. Il giudice tenterà una conciliazione.

Nel caso in cui i coniugi non sono d’accordo (anche solo uno dei coniugi), si può chiedere la separazione giudiziale.

La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale.

Peculiarità della separazione giudiziale è la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi. È infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale.

Con la procedura della separazione consensuale dopo la presentazione del ricorso verrete chiamati dal Presidente del tribunale: verrà fissata un’udienza alla quale dovete comparire personalmente e vi sarà chiesto se siete ancora interessati a separarvi. Se la riconciliazione non riesce, il procedimento prosegue con l'omologazione. L'omologazione è il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge e conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.
Passati i tre anni potrai chiedere il divorzio che permette lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quanto riguarda il tuo permesso tieni presente che se al momento del rinnovo non sussiste più la convivenza con tuo marito: il permesso ti verrà ritirato perché non sei in possesso più dei requisiti per cui il permesso ti è stato rilasciato.

Ma nel tuo caso, dato che già lavori, conviene farti convertire il permesso: devi cioè chiedere subito la conversione del tuo permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro.

In questo modo ti verrà rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Avv. Mariangela Lioy


Faccio la colf, posso chiedere un anticipo del TFR?      
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Sono una colf con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro da più di dieci anni, mia figlia si deve sposare, ho bisogno di soldi, posso chiedere un’anticipazione sulla liquidazione?
Roma - 6 luglio 2010 - Si, puoi chiedere un’anticipazione. I datori di lavoro possono anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) nella misura massima del 70% di quanto maturato. Se sussistono più rapporti di lavoro il lavoratore può chiedere a ciascun datore di lavoro la propria quota di Tfr.
La somma deriva da un calcolo: per ogni anno di lavoro viene accantonata una quota che si ottiene dividendo per 13,5 il totale delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di tredicesima ed eventualmente l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
È una somma che viene accantonata ogni anno e poi deve essere rivalutata al 31 dicembre di ogni anno, in base a un coefficiente pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’istat più una maggiorazione fissa dell’ 1,5%.
Il tuo datore di lavoro dovrà corrisponderti a titolo di anticipazione il 70% del Tfr maturato fino al momento in cui chiedi l’anticipazione; in questo caso il coefficiente di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al mese in cui viene pagata l'anticipazione. Per il resto dell'anno il coefficiente Istat si applica, invece, solo sull'importo (al netto delle anticipazioni) che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Ti conviene chiedere l’anticipo presentando una lettera al tuo datore di lavoro e nel momento in cui il tfr ti sarà liquidato conviene farti rilasciare una ricevuta nella quale sono contenuti gli elementi essenziali dell'avvenuto pagamento specificando che il calcolo è stato fatto secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.
Ricordiamo che il tfr spetta sempre ai lavoratori nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, è una sorta di liquidazione in relazione all’attività di lavoro svolta presso il datore di lavoro.
Avv. Mariangela Lioy   


Torno a casa, mi restituiscono i contributi?  
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Sono un cittadino extracomunitario, ho lavorato per molti anni in Italia come lavoratore dipendente, ma tra qualche mese ritornerò nel mio Paese definitivamente. Che succede ai contributi che ho versato all’Inps? Mi verranno restituiti?
Roma - 2 luglio 2010 - No, non ti verranno restituiti.
Per i cittadini extracomunitari che lavorano regolarmente in Italia come dipendenti vengono versati dal datore di lavoro i cosiddetti “contributi”, attraverso i quali vengono loro riconosciute le prestazioni pensionistiche. Quando smettono di lavorare, se hanno tutti i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto alla pensione a carico dell’inps.
Nel caso in cui il lavoratore decida invece di tornare nel suo Paese di origine quando ancora non ha maturato il diritto alla pensione, può chiedere il riconoscimento nel suo Paese dei contributi già versati in Italia (può cioè farli valere anche lì) solo se esiste una convenzione internazionale tra l’Italia e il suo Paese di origine. In questo caso la pensione sarà liquidata nel suo Paese in base alla propria legislazione nazionale.
Chi torna nel proprio Paese conserva tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, però non può chiedere all’Inps che gli vengano restituiti i contributi versati in Italia. Solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento (almeno 5 anni di contributi versati) potrà avere una pensione dall’Italia. Questo indipendentemente se esistono accordi tra l’Italia e il suo Paese.
Al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età dovrai quindi presentare domanda all’inps e la tua pensione ti verrà corrisposta ogni mese (solo le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale) come avviene per i pensionati in Italia.
Avv. Mariangela Lioy


Baby sitter, devo seguire i miei datori in vacanza?      
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Lavoro come baby sitter convivente presso una famiglia italiana. Per le vacanze la famiglia vuole trasferirsi alla casa al mare, io come mi devo comportare? Sono tenuta ad andare con loro?
Roma - 29 giugno 2010 - Il lavoratore convivente se il datore di lavoro lo chiede è tenuto a recarsi in trasferta a seguire quindi il datore di lavoro per soggiorni in residenze cosiddette secondarie.
Naturalmente il rapporto di lavoro non subirà variazioni pertanto avrai diritto ai tuoi riposi settimanali come se lavorassi nella residenza di città.
Nel caso in cui tu debba sostenere delle spese di viaggio per recarti in questa casa il tuo datore di lavoro dovrà rimborsarti le eventuali spese sostenute.
Se nella tua lettera di assunzione non è stato previsto nulla in merito alle trasferte, il tuo datore di lavoro dovrà inoltre riconoscerti una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, per tutti i giorni nei quali sei stata in trasferta.
A meno che nella lettera di assunzione non sia stato disposto nulla di particolare dovrai seguire il tuo datore di lavoro nella residenza estiva, salvo naturalmente il riconoscimento della diaria. In caso contrario il tuo datore di lavoro potrebbe mandarti via, ma avresti comunque diritto ad avere il Tfr maturato fino a quel momento.
Avv. Mariangela Lioy,


Come posso regolarizzare mio figlio?
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Sono messicana con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto con i flussi del 2007. Mio figlio di 15 anni vive con me da un anno ma non ha il permesso di soggiorno. Come posso regolarizzarlo?


11 giugno 2010 - Il minore di 18 anni, ai sensi dell’attuale art.19 del D. Lgs. 286/98, non può essere espulso dal territorio italiano, salvi casi eccezionali, ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.
Nel caso in cui conviva con un genitore in regola con il permesso di soggiorno, il minore ha diritto ad avere un permesso per motivi familiari, sempre che il genitore con cui vive, sia in possesso dei requisiti previsti in tema di ricongiungimento familiare (reddito sufficiente e idoneità alloggiativa Leggi qui).

Dunque, a questo punto, in presenza di tutte queste condizioni, il figlio minore di età può chiedere il permesso per motivi familiari.
Se ha meno di 14 anni, come in questo caso, il genitore deve richiedere, tramite kit postale, l’iscrizione sul proprio permesso di soggiorno. Deve quindi, recarsi presso uno Sportello Amico delle Poste, insieme al figlio e spedire il Kit postale allegando tutta la documentazione necessaria.

Se, invece, il minore ha superato i 14 anni deve recarsi insieme al genitore presso l’Ufficio Immigrazione della Questura centrale di competenza e richiedere direttamente allo Sportello, il rilascio del permesso per motivi familiari.

Quali documenti
I documenti da allegare al Kit o da presentare in Questura sono:

- marca da bollo da € 14.62;
- passaporto genitore e figlio;
- permesso di soggiorno del genitore;
- documentazione reddituale genitore;
- cessione fabbricato e idoneità alloggiativa (non serve per i minori di anni 14);
- estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato (o apostillato) dall’Ambasciata Italiana nel paese di origine. Attenzione: la Questura non ritiene valido l’estratto di nascita rilasciato dal Consolato di appartenenza in Italia.
- ricevuta pagamento bollettino di euro 27.50 per il permesso di soggiorno elettronico

In presenza di tutte le condizioni di legge la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per motivi familiari, collegato, comunque, al permesso di soggiorno del genitore, che consentirà l’iscrizione all’anagrafe, al servizio sanitario nazionale, ecc. ecc.

Avv. Mascia Salvatore  


Divento maggiorenne, il mio permesso?    
Sono un ragazzo moldavo, tra pochi giorni compirò 18 anni. Sono arrivato in Italia con un ricongiungimento e ho un permesso per motivi familiari. Ora che diventerò maggiorenne potrò rinnovarlo?

Roma 21 maggio 2010- Il permesso di soggiorno per motivi familiari che ti è stato rilasciato potrà essere rinnovato.
Se hai trovato lavoro o stai studiano potrai convertirlo in permesso per motivi di lavoro o studio.
Se invece non hai ancora preso una decisione sul tuo futuro lavorativo e sei ancora convivente e a carico dei tuoi genitori potrai rinnovare il permesso sempre per motivi familiari. In questo caso il permesso ti verrà rinnovato per la stessa durata di quello di tuo padre (o tua madre) purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.
La questura ti chiederà una dichiarazione, resa da tuo padre o da tua madre, che afferma che a provvedere ancora al tuo sostentamento è tuo padre, in pratica che sei ancora a suo carico.
Se anche alla successiva scadenza del permesso per motivi familiari non avrai un lavoro o non starai studiando, potrai comunque chiedere ancora il rinnovo, purchè tuo padre (o tua madre) abbia ancora i requisiti reddito e di alloggio previsti per il ricongiungimento.
La richiesta del rinnovo devi presentarla 60 giorni prima la data di scadenza del tuo permesso di soggiorno.
La domanda dovrai spedirla alla questura competente del luogo di residenza tramite l’apposito Kit postale.

Avv. Mariangela Lioy


Come si presenta il 730?   
Sono un lavoratore dipendente, devo presentare la dichiarazione dei redditi. Come devo fare ?
Roma 18 maggio 2010- Ricordiamo che Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere nel 2010 lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Dalle tue informazioni dovrai presentare il modello 730 o presso il Caf , centro di assistenza fiscale o presso un professionista abilitato entro il 31 maggio, in quanto da quello che dici il tuo datore di lavoro, ossia il sostituto di imposta, non ha presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2010.
Se ti rivolgi per la compilazione al caf o al professionista ti saranno richieste le tue generalità, la fotocopia del documento e tutti i documenti che attestano che le spese inserite sono state effettivamente sostenute ai fini della detrazione dalle tasse per l’anno di imposta 2009.
Come documentazione dovrai portare il cud 2010 come attestazione del lavoro dipendente che il tuo datore di lavoro ti avrà sicuramente consegnato. Il cud certifica quali sono state le ritenute, cioè le tasse che hai pagato con la tua busta paga ogni mese. Dovrai portare anche il 730 /2009 nel caso in cui tu lo abbia presentato. Possono essere detratte tutte una serie di spese, per questo dovrai presentare tutti gli scontrini, le ricevute, le fatture che provano ad esempio le spese mediche o nel caso di stipula di una polizza per l’assicurazione sulla vita , infatti, potranno dedursi i costi per i premi pagati. Anche le spese per la retta dell’asilo nido può essere scaricata nella dichiarazione.
È possibile scaricare anche le spese che hai sostenuto per il recupero del patrimonio edilizio se sei proprietario di immobile. Se hai presentato i modelli F24, e hai pagato nell’anno 2009, come versamento di acconti d’imposta o qualsiasi documento fiscalmente riconosciuto come ad esempio nel caso di interessi sul mutuo. Sono anche detraibili le spese per il trasporto pubblico riferite sia a te direttamente che ai tuoi figli le somme devono essere cumulate per massimo 250 euro, le spese per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione a partire dal 1° luglio 2008, le spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità.
Ti consiglio di recarti subito al caf o da un professionista per farti dare tutte le informazioni, infatti sono molte le cose che si possono per così dire “scaricare”, questi sono solo degli esempi. Una volta presentata la dichiarazione il caf apporrà un visto di conformità sulla tua dichiarazione dei redditi, che certifica così l’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione.Il caf contestualmente alla presentazione di comunicherà se ci sarà un rimborso o un addebito dell’imposta Irpef, cosa che avverrà direttamente sulla busta paga di luglio.
Avv. Mariangela Lioy


Ferie. A cosa ho diritto?    
Sono un cittadino extracomunitario con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una ditta. Per le vacanze estive vorrei tornare nel mio Paese,quante ferie mi spettano? come posso dividerle?
Roma 13 maggio 2010- IL diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile è funzionale al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
La legge stabilisce che il periodo di ferie che deve essere riconosciuto al lavoratore per ogni anno di servizio prestato. Per anno di servizio si intende ai fini delle ferie l'anno solare .
Tu hai diritto come lavoratore dipendente ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie, due delle quali devono essere consecutive, che devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse.
I contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali possono stabilire termini diversi riguardo la durata e il godimento delle ferie, possono prevedere infatti condizioni di miglior favore per quanto attiene non soltanto alla durata, ma anche a condizioni di godimento più vantaggiose .
Il datore di lavoro stabilisce il momento di godimento delle ferie tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, la domanda per richiedere le ferie deve essere fatta con un certo anticipo, questo per far si che le esigenze del datore di lavoro e il dipendente si incontrino.
Nel caso in cui il datore di lavoro violi detti principi sono previste delle sanzioni amministrative.
Le ferie non godute non possono essere monetizzate ossia non si possono tramutare in valore moneterio, questo può avvenire solo nel caso in cui il rapporto di lavoro finisca e siano presenti delle ferie non godute .


Avv. Mariangela Lioy   


Ho smarrito il permesso di soggiorno. E ora?  
Sono un cittadino straniero regolarmente in Italia, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro. Ho smarrito il mio permesso, ora cosa devo fare?
Roma 11 maggio 2010- Per prima cosa devi sporgere denuncia di smarrimento presso gli Uffici delle Forze di Polizia.
Questo è molto importante per evitare che qualcuno possa usare per fini illeciti il tuo permesso di soggiorno, dopo aver presentato la denuncia dovrai inoltrare una richiesta per ottenere un duplicato del tuo permesso di soggiorno.
La richiesta del duplicato deve essere presentata presso gli uffici Postali abilitati “Sportello Amico”, utilizzando il modulo 209, detto anche “modello 1”, disponibile in quegli stessi uffici o presso i patronati. È importante compilarlo in ogni sua parte, negli appositi spazi, in stampatello e con la penna nera.
La richiesta alle Poste la devi presentare in busta aperta, questo perché devi essere identificato tramite il passaporto.
Dovrai allegare una marca da bollo di Euro 14,62, fotocopia del passaporto in corso di validità o anche di un documento equipollente ed infine la copia della denuncia.
Il costo per la spedizione dell’assicurata postale per la spedizione della domanda è di euro 30,00.
L'operatore ti consegnerà la ricevuta della raccomandata che dovrai conservare, sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali potrai conoscere lo stato della pratica collegandoti a www.portaleimmigrazione.it. Ti verrà poi indicato il giorno che dovrai recarti in questura dove dovrai consegnare 4 fotografie e ti verranno prese anche le impronte digitali.
Successivamente ti verrà comunicata la data per ritirare il permesso di soggiorno.
Fino a quando non sarai in possesso del nuovo permesso ad eventuali controlli delle forze dell’ordine dovrai esibire la denuncia di smarrimento(o furto) insieme al passaporto.
Ricordiamo che questa procedura vale anche nel caso di furto del permesso di soggiorno.

Avv. Mariangela Lioy,


    

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Cassa integrazione, come funziona?   
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Sono un lavoratore romeno lavoro presso una ditta come operaio , il datore di lavoro ha comunicato che tra un mese andremo in cassa integrazione ordinaria. In che cosa consiste e a che cosa avrò diritto?
7 maggio 2010 - La cassa integrazione viene concessa nel caso in cui per eventi non addebitabili al datore di lavoro l’azienda si trova in difficoltà e non potendo far pronte alla situazione decide di sospendere l’attività. Lo scopo è quello sollevare l’azienda attraverso l’interruzione momentanea dell’attività lavorativa, consentendo così ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superate le difficoltà.
La cassa integrazione è una prestazione economica che viene erogata dall’Inps ed ha la funzione di subentrare alla retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro .
L’importo che viene concesso è pari all'80% della retribuzione globale che spetterebbe per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno che per il 2010 è di € 892,96 ed è elevato a € 1073,25 in caso di retribuzione mensile superiore a €1931,86. I periodi di Cassa integrazione sono utili per il diritto alla maturazione della pensione. La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Ai lavoratori in cassa integrazione è consentito di lavorare presso altri datori di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato oppure di svolgere lavoro autonomo. Naturalmente durante i periodi di lavoro l’integrazione salariale verrà sospesa da parte dell’Inps. Il lavoratore dovrà però necessariamente inviare una comunicazione preventiva all’Inps precisando la data di inizio e di fine del lavoro, se non invia la comunicazione il lavoratore decade dall’intero trattamento d’integrazione salariale.
Avv. Mariangela Lioy


    

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Ricongiungimenti. Può venire mio fratello?    
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Buongiorno sono una cittadina ucraina, lavoro e ho un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Mio fratello è nel nostro Paese, vorrei farlo venire in Italia. Posso presentare domanda per ricongiungimento familiare?
Roma 4 maggio 2010- Purtroppo devo dirti che non puoi ricorrere al ricongiungimento familiare, infatti, la legge italiana non consente di attuare il ricongiungimento familiare tra fratelli e sorelle.
La legge all’art 29 del testo unico stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo per determinati familiari ossia con : il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; e i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Come puoi vedere la legge è molto rigida al riguardo ha, infatti, stabilito in maniera rigida le categorie con le quali il cittadino straniero può attuare il ricongiungimento.Come consiglio posso dirti che tuo fratello potrebbe venire in Italia con un visto per turismo , in questo modo potrebbe soggiornare in Italia temporaneamente e cercare lavoro.
Naturalmente dovrà poi ritornare nel suo Paese e aspettare che l’eventuale datore di lavoro presenti la domanda per il rilascio del nulla osta al lavoro nel momento in cui uscirà il decreto flussi per lavoratori subordinati.
Ti faccio presente che se invece tuo fratello ha già un contatto con qualche datore di lavoro , potrebbe ricorrere al decreto flussi relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali (D.P.C.M. del 1° aprile 2010).
Il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro stagionale , la domanda può essere presentata fino al 31 12 2010.Per lavoro stagionale si intende solo lavoro in agricoltura e turistico alberghiero e la durata è limitata, infatti il permesso può avere una durata da un minimo di 20 giorni fino ad un massimo di sei mesi, alla scadenza tuo fratello dovrà ritornare nel suo

Avv. Mariangela Lioy   

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Cittadinanza: dopo quanti anni si diventa italiani?
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Da quanti anni devo essere in Italia per presentare la domanda di cittadinanza? Si calcolano dal momento in cui sono entrato in Italia o da quando mi è arrivato il permesso di soggiorno?

8 aprile 2010 - La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza, stabilisce che i cittadini “non italiani” possono acquistare la cittadinanza italiana oltre che per aver contratto matrimonio con un cittadino italiano, anche per “naturalizzazione”, ossia perché risiedono sul territorio italiano da almeno un periodo minimo stabilito nella legge stessa.

Infatti, tale periodo varia a seconda che si tratti di
- i cittadini extracomunitari (almeno 10 anni);
- i cittadini comunitari (almeno 4 anni);
- i rifugiati politici o gli apolidi (almeno 5 anni);
- i maggiorenni adottati da cittadini italiani ( almeno 5 anni dall'adozione)

Lo straniero, del quale uno dei genitori o uno degli ascendenti di secondo grado (bisnonni) sia nato in Italia, acquista la cittadinanza italiana se, al compimento del 18° anno di età, risiede in Italia da almeno due anni. In tale caso però deve dichiarare entro il 19° anno di età di voler diventare italiano.

Lo straniero nato in Italia, invece, acquista la cittadinanza se è stato residente, senza interruzione, fino alla maggiore età (per 18 anni) ma deve, anche qui, entro un anno dal compimento del 18° anno di età, dichiarare di voler diventare italiano.

Si considera legalmente residente nel territorio italiano chi vi risiede avendo rispettato sempre le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia e quelle sull’iscrizione all’Anagrafe comunale. Ciò vuol dire che non è quindi sufficiente aver posseduto sempre un permesso di soggiorno per tutto il periodo stabilito, ma la legge espressamente prevede anche che lo straniero sia residente, quindi iscritto all’Anagrafe, in maniera continuativa per il periodo stabilito dalla legge, per aver diritto a presentare la domanda.

E’ possibile verificare il possesso della residenza ininterrotta richiedendo presso il Comune (Ufficio Anagrafico) il certificato storico di residenza.

Avv. Mascia Salvatore
    

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Regolarizzazione. Ho una segnalazione di inammissibilità?     
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Sono in attesa di regolarizzazione e ho il timore che la domanda venga rifiutata perché sono stato fermato più volte dalla Polizia quando ero irregolare e non mi sono poi presentato nei loro uffici. Come posso sapere se ho una segnalazione di inammissibilità?
2 aprile 2010 - Con l'accordo di Schengen siglato il 14 giugno 1985 e in virtù della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 è stato istituito uno spazio di libera circolazione delle persone mediante la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri.
Per assicurare comunque un livello di sicurezza, visto l’abbattimento delle frontiere interne, è stato creato un particolare archivio, comune a tutti gli Stati membri, denominato “sistema di informazione Schengen”, ossia c.d “SIS”. In tale archivio sono contenute le informazioni concernenti le persone ricercate, quelle espulse oppure quelle che sono state allontanate per diverse ragioni.
In applicazione dei principi generali in materia di protezione dei dati sono comunque riconosciuti particolari diritti in capo alle persone, Ue o ExtraUe, che vogliano sapere se i propri nominativi sono contenuti nel SIS. Infatti, l'articolo 109 della Convenzione prevede che chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ed a chiedere la rettifica e/o la cancellazione dei dati che contengano errori. L'accesso può essere rifiutato solo per motivi eccezionali (ad esempio se compromettere le indagini legate al tipo di segnalazione).
Ogni Stato Membro disciplina in maniera differente le modalità di accesso al SIS e quindi occorre rivolgersi direttamente alle autorità nazionali competenti.In Italia tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti del il Ministero dell’Interno, l’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (N.SIS).
LA PROCEDURA
Questa esigenza è molto sentita, oggi, perché tra i motivi ostativi per la regolarizzazione ci sono anche un’eventuale “segnalazione di inammissibilità” o, come ha chiarito di recente il ministero dell’Interno, una condanna per non aver obbedito a un vecchio foglio di via e non sempre i cittadini clandestini si recano presso gli uffici di Polizia dopo aver ricevuto un invito a comparire.
Chiunque vuole, quindi, conoscere se il proprio nominativo è presente nel SIS deve spedire una richiesta motivata ,possibilmente in italiano, inglese, francese o tedesco, sottoscritta direttamente dall’interessato.
Deve, poi, allegare la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e specificare un recapito dove l'interessato intende ricevere la riposta. Tale richiesta può essere inoltrata anche per mezzo di un Avvocato
La richiesta deve essere spedita al
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Divisione N.SIS
via Torre di Mezzavia n. 9,00173 Roma.
Se la risposta fornita dal Ministero risulti incompleta, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Garante per la protezione dei dati personali Piazza Montecitorio, n. 121 00186 Roma).
Avv. Mascia Salvatore


    

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Permesso per studio, posso convertirlo in lavoro?  
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Buongiorno, sono titolare di un permesso per studio. Ho trovato posto in un’azienda, posso convertire il mio permesso in un permesso per lavoro?


1 aprile 2010 - Innanzitutto è necessario chiarire che con il permesso di soggiorno per studio si può essere assunti senza necessità di chiederne la conversione. Questo vale, però, solo per un contratto di lavoro che non superi le 20 ore settimanali e comunque per non più di 1040 ore annuali. Questo limite è stato imposto poiché il titolare di un permesso per studio deve principalmente frequentare il corso a cui si è iscritto e che gli ha consentito di ottenere il permesso di soggiorno e solo in via residuale, magari per avere un sostegno economico, lavorare alle dipendenze di qualcuno part time.

Nei casi in cui, pertanto, lo studente intenda essere assunto con un contratto di lavoro subordinato e il cui orario di lavoro superi l’orario massimo consentito dalla legge ovvero che ha terminato o intenda abbandonare gli studi, deve presentare la richiesta di conversione del permesso. Attenzione: questo è possibile solo se si è in possesso di un permesso di studio in corso di validità e/o in fase di rinnovo (non sono accettate le richieste da parte di studenti in attesa del primo rilascio del permesso per studio).

Circa la procedura, la legge distingue due ipotesi.

1) Lo studente che ha conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata miniimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
- Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

può chiedere la conversione del proprio permesso in qualsiasi periodo dell’anno e senza attendere la pubblicazione del decreto flussi (il decreto con il quale il Governo, annualmente, assegna alcune quote alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro).

In tali casi la domanda di conversione deve esser fatta seguendo la procedura on line sul sito www.interno.it e utilizzando l’apposito modulo V2, nel quale indicare, oltre ai dati anagrafici, le condizioni economiche e contrattuali. La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui il titolare del permesso da convertire risulta residente.
L’ufficio competente, una volta acquisita a sistema la domanda, provvede a convocare il richiedente per la consegna della seguente documentazione
- Copia del permesso di soggiorno,
- Copia del diploma di laurea o Master o Dottorato,
- proposta di contratto di lavoro – Modulo Q- sottoposta alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
- copia del documento identità del datore di lavoro o del rappresentante legale se trattasi di società,
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del datore di lavoro;

Il richiedente deve, inoltre, produrre, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico la documentazione attestante il possesso di un alloggio (quindi contratto di affitto/dichiarazione ospitalità, ecc.) che risulti idoneo secondo le disposizioni in materia (attestabile attraverso il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici competenti).


2) lo studente che non abbia ancora conseguito uno dei titoli di studio indicato oppure che frequenti un corso di studi non universitario può richiedere la conversione, ma deve attendere la pubblicazione del decreto flussi, poiché tale conversione è riconosciuta solo entro i limiti delle quote riservate alle conversioni all’interno del citato decreto.

La domanda, quindi, una volta pubblicato il decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere inoltrata telematicamente attraverso il sito www.interno.it utilizzando il modulo VA.
Lo Sportello unico competente successivamente convoca il richiedente per la consegna della seguente documentazione:
- Copia del permesso di soggiorno,
- proposta di contratto di lavoro – Modulo Q- sottoposta alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
- copia del documento identità del datore di lavoro o del rappresentante legale se trattasi di società,
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del datore di lavoro;
- documentazione attestante la sussistenza di un alloggio idoneo (vedi sopra).

In entrambi i casi, terminata l’attività istruttoria, lo Sportello Unico rilascia “l’attestazione della quota disponibile” da allegare, insieme alla ulteriore documentazione, all’apposito kit da inoltrare in Questura tramite l’invio da un ufficio postale abilitato (Sportello Amico) per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Avv. Mascia Salvatore
    

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Regolarizzazione: se muore il datore?    
Sono una badante, il mio datore di lavoro aveva presentato domanda per regolarizzarmi nel 2009, ora lui è deceduto io non sono ancora stata convocata. Cosa devo fare? Posso essere assunta da un nuovo datore di lavoro?
Roma 25 marzo 2010- Nel corso degli ultimi mesi sono state emanate una serie di circolari sia dal Ministero dell’Interno sia dall’Inps che hanno più volte ribadito che nel corso della procedura di emersione il datore di lavoro non può cambiare.
Vi è tuttavia il caso in cui il datore di lavoro muoia e allora viene data la possibilità ai familiari del defunto di subentrare nel rapporto di lavoro.Se un familiare del defunto decide di subentrare dovrà presentarsi il giorno della convocazione allo Sportello Unico d dovrà dichiarare di voler subentrare al posto del defuntoNel caso di subentro il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso.
Nel caso in cui invece non può subentrare nessuno bisogna comunque perfezionare la procedura di regolarizzazione, questo permette di poter rilasciare al lavoratore extracomunitario un premesso di soggiorno per attesa occupazione.
Se infatti non può subentrare nessun familiare il lavoratore deve comunicare la data del decesso del datore di lavoro all’inps. Verranno inseriti i dati nella domanda di emersione e come data di cessazione del rapporto di lavoro ci sarà la data del decesso. I lavoratori che seguono questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza di rilascio permesso di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Avv. Mariangela Lioy   

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Se mi adottano divento italiana?     
Sono una ragazza straniera vivo in Italia da qualche anno, ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,lavoro come colf presso una signora, ora lei non avendo figli vuole adottarmi. Può farlo? In questo modo acquisterò la cittadinanza italiana ?

Roma 22 marzo 2010- La signora può adottarti ma non acquisti automaticamente la cittadinanza italiana, infatti per la legge italiana all’adottato maggiorenne straniero non viene attribuita “ope legis” la cittadinanza italiana, ma gli viene concessa dopo cinque anni di ininterrotta residenza in Italia successivamente all’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica, come disposto dall’art. 9. comma 1, lettera b) della legge n. 91/1992.
Per la legislazione italiana, è possibile l'adozione di un maggiorenne da parte di abbia compiuto 35 anni e superi di almeno diciotto anni l'età della persona che intende adottare. Non esistono limiti di età massima né per l’adottato, né per l’adottante, e neppure in relazione alla diversa cittadinanza delle parti.
Possono adottare sia i celibi che le nubili, sia le persone coniugate, purchè vi sia l’assenso dell’altro coniuge, e per l'adozione è necessario l'assenso dei tuoi genitori . Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Per l'adozione, bisogna presentare un’istanza al Presidente del Tribunale del luogo di residenza che deve contenere:
- Copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando cioè il tuo,
- estratto dell'atto di nascita dell'adottante, della signora;
- certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottando;
- certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell'art. 311 c.c.);
- certificato di stato di famiglia dell'adottante in bollo;
- certificato di residenza adottante e adottando in bollo.
Il consenso tuo e della signora deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale, per quanto riguarda le altre persone il consenso può essere dato tramite procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel Paese di origine della persona da adottare.
Successivamente viene emesso un decreto e successivamente la Cancelleria trasmetterà copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.
Poiche' la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, occorre che i tuoi documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata.
Avv. Mariangela Lioy
    

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Come si entra per affari in Italia?  
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Sono un cittadino moldavo regolarmente residente in Italia, sono titolare di una ditta di import export, vorrei far venire in Italia un mio connazionale, che svolge il mio stesso lavoro, vorremmo stringere dei rapporti commerciali, per farlo venire in Italia per un breve periodo come posso fare?
Roma 18 marzo 2010- Per far venire in Italia il tuo amico per un breve periodo conviene richiedere un visto per affari.

Infatti, il visto per affari consente di poter soggiornare per brevi periodi, fino ad un massimo di 90 giorni, per poter così stringere rapporti di natura commerciale.

Il tuo amico per prima cosa deve recarsi presso l’Ambasciata Italiana presente nel suo Paese, deve presentare domanda per la richiesta di un visto per affari, deve compilare il modulo di richiesta del visto portare fotografia recente, in formato tessera e presentare un passaporto valido con un a scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, e deve presentare il biglietto aereo di andata e ritorno.

La compilazione della domanda richiede una serie di informazioni tra le quali, cosa importante tutta la documentazione che prova che il tuo amico svolge attività di “operatore economico -commerciale”, che vuol dire che il tuo amico deve presentare tutti i documenti locali relativi alla sua attività , che provano l'effettiva condizione di operatore economico-commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.) .

Altra cosa che viene richiesta è la lettera di invito della società italiana nella quale dovrai indicare tutto il programma relativo alla visita in Italia del tuo amico.

La lettera di invito da parte della tua società deve essere su carta intestata, specificando il motivo e il genere di affari da trattare, date del soggiorno, con nome e indirizzo della società del tuo amico.

Dovrai indicare chi paga le spese del viaggio e dove alloggerà, se in albergo la prenotazione alberghiera, se ospite dovrai presentare la dichiarazione di ospitalità.

Al tuo amico verrà chiesta anche tutta la documentazione relativa alla tua società , certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale.

Inoltre, gli verrà richiesta la dimostrazione di possedere adeguati mezzi economici di sostentamento, questo entro dei parametri stabiliti da una direttiva del Ministero degli Esteri del 2000, la disponibilità dei mezzi finanziari può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie.

Viene richiesta anche una assicurazione sanitaria che deve avere una copertura minima di almeno euro 30.000, per eventuali spese di ricovero ospedaliero d’urgenza.

Per quanto riguarda i termini per il rilascio del visto d’ingresso la Rappresentanza diplomatico-consolare, valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta.

Ti ricordo che comunque oltre a questi documenti la rappresentanza diplomatica italiana potrebbe chiedere al tuo amico ulteriore documentazione.
Avv. Mariangela Lioy   

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Disoccupazione: come si presenta la domanda on line?   
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Sono stato licenziato e devo chiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria. Mi hanno detto che ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda la presentazione della domanda all’inps, cosa devo fare?

Roma 16 marzo 2010- Hai ragione. Dal 4 marzo la domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria si può presentare online, collegandosi al sito dell’Inps. Per adesso può essere chiesta solo l’indennità di disoccupazione ordinaria , nelle prossime settimane la procedura sarà estesa anche a quella agricola e a quella ridotta.

Per poter presentare la domanda per prima cosa devi collegarti al sito dell’Inps e richiedere i un Pin che è un codice personale di riconoscimento, devi cliccare sul link “richiesta Pin online”, ed inserendo i dati richiesti, ti verrà data la prima parte del PIN (8 caratteri). La seconda parte, indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, ti verrà recapitata all'indirizzo di residenza a seguito di una verifica telefonica da parte del Contact Centerì INPS.
Dopo che entri in possesso del Pin devi entrare nella sezione “Servizio al cittadino” ed entrare nella sezione voce “Indennità di disoccupazione”, a questo punto appaiono tutte le tue informazioni anagrafiche e anche quelle lavorative, se queste informazioni non sono complete potrai inserire i dati mancanti.
Vengono poi visualizzati i periodi contributivi degli ultimo 4 anni, comunque i periodi contributivi utili per il diritto alla prestazione di disoccupazione sono quelli relativi al cosiddetto “biennio mobile”, tutti gli altri vengono proposti per offrire un quadro più completo della posizione contributiva.
Per “biennio mobile” l’Inps intende gli ultimi due anni calcolati a ritroso a partire dalla data del licenziamento, i contributi settimanali minimi utili per il diritto alla prestazione di disoccupazione devono essere quindi 52 negli ultimi due anni.
Il sistema dopo aver verificato tutti i dati calcola l’importo della prestazione .
Nel caso in cui non sia possibile determinare la retribuzione dell’ultimo trimestre, ad esempio per la non disponibilità dei dati del sistema , le domande di disoccupazione, vengono poste nel cosiddetto stato di “parcheggio ” e vengono sottoposte così ad istruttoria tramite gli operatori inps.
Dopo tutti questi passaggi la procedura può richiede ulteriori informazioni necessarie alla compilazione della domanda di disoccupazione: ad esempio quando al CAP del domicilio specificato dal lavoratore corrisponde più di una sede INPS viene richiesta una scelta da parte dell’utente.
E’ obbligatorio specificare almeno uno tra il recapito telefonico e quello di posta elettronica.
Le informazioni relative all’istruzione ed all’ultima qualifica di lavoro vengono richiesti per renderli disponibili, su richiesta, ai centri per l’impiego e agli enti autorizzati al collocamento.
Potrai scegliere tra due modalità di pagamento o con Accredito su conto corrente, o tramite Bonifico domiciliato c/o l’ufficio postale associato al CAP del domicilio.
Per concludere la procedura devi inserire la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoratore, insieme l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A questo punto la procedura può dirsi ultimata, viene visualizzata tutta la domanda, con possibilità di modificare anche alcuni dati. Dopo aver inviato la domanda si può stampare una copia e viene rilasciata una ricevuta dell’avvenuta presa in carico da parte dell’Istituto.

Ti ricordo che in base alle norme del T.U. sull'immigrazione e del regolamento di attuazione, se un cittadino extracomunitario perde il lavoro il suo permesso non può essere revocato ma conserva la sua validità fino alla scadenza. Inoltre può rimanere sul territorio dello stato anche dopo la scadenza se presenta domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che gli permetterà di trattenersi in Italia per un periodo non inferiore a sei mesi.

Avv. Mariangela Lioy


    

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Prima iscrizione in anagrafe,   
Sono un cittadino extracomunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, devo iscrivermi all’anagrafe, come devo fare che documenti devo presentare?
Roma 12 marzo 2010- Dovrai per prima cosa presentarti personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di dimora abituale, e chiedere l’iscrizione anagrafica.

L’ufficiale dell’anagrafe ricevuta la tua richiesta deve procedere ad alcuni accertamenti per verificare se risiedi veramente dove hai dichiarato, infatti gli agenti di polizia municipale verranno a controllare.

Infatti, se l’accertamento darà esito positivo verrai iscritto in anagrafe e l’ufficio comunicherà alla questura l’avvenuta iscrizione, in caso contrario viene notificato il motivo del mancato accoglimento della domanda e potrai presentare ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla data in cui ti viene notificato il rifiuto.

Ai fini della richiesta dovrai presentare alcuni documenti come il passaporto, la fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione e la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Avv. Mariangela Lioy   

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Permesso per lavoro autonomo, posso fare la colf?
Sono titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che mi scade tra qualche mese, ho trovato lavoro come colf, posso lavorare con questo permesso cosa devo fare per mantenere il permesso di soggiorno?

Roma 4 marzo 2010-L’assunzione di un cittadino straniero richiede per prima cosa che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido che consenta di svolgere attività lavorativa, nel tuo caso essendo in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo puoi svolgere attività lavorativa ma all’atto del rinnovo dovrai chiedere il rinnovo per motivi di lavoro subordinato.

Ricordati che dovrai chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, se si tratta di un permesso annuale per lavoro a tempo .
Dovrai sottoscrivere il modello Q insieme al tuo nuovo datore di lavoro e dovrai inviarlo , entro cinque giorni dalla sottoscrizione, allo Sportello Unico per con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla ricevuta di ritorno il nome del lavoratore.
Il modello puoi trovarlo qui
Il contratto di soggiorno deve essere compilato e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore in triplice copia.

Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dovrai dovrà allegare all’istanza di rinnovo la copia del contratto e la ricevuta di ritorno.

Il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza, in caso di rimpatrio forzato.

Per quanto rigurda gli altri adempimenti dovrà inviare, la comunicazione relativa all’ assunzione all’INPS, per la comunicazione di assunzione, è possibile utilizzare la procedura on line (denuncia di assunzione), collegandosi al sito dell'INPS. La comunicazione per l'assunzione, deve essere presentata entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

Avv. Mariangela Lioy   

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Come possiamo sposarci in Italia?    
Sono una cittadina moldava, regolarmente soggiornante in Italia, ho un permesso di soggiorno per lavoro, sono fidanzata con un cittadino moldavo con permesso in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno vorremmo sposarci , che documenti dobbiamo presentare al comune ?
Roma 1 marzo 2010- Per potervi sposare per prima cosa dovete chiedere le pubblicazioni di matrimonio presso l’ufficio dell’ufficiale civile del comune di residenza.
Per procedere alle pubblicazioni bisogna presentare alcuni documenti , a norma dell’art 116 del codice civile, per quanto riguarda i cittadini stranieri, bisogna presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che base alle leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, che non ci siano impedimenti.

Il nulla-osta attesta, infatti, che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve contenere tutti i dati identificativi della persona, ossia deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.

Per quanto riguarda i cittadini moldavi, come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Ambasciata della Repubblica di Moldavia in Italia, il nulla osta è sostituito da un certificato emesso dal servizio di stato civile presso il ministero di Giustizia della Repubblica di Moldova, attestante l’assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale certificato andrà tradotto e apostillato in Moldova e avrà una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Per opportuna conoscenza ricordiamo a tutti i cittadini stranieri presenti in Italia che, a norma dell’art 116 del Codice Civile, tutti devono presentare o il nulla osta o un certificato con il quale si attesta la possibilità di contrarre matrimonio in Italia, conviene verificare presso il proprio consolato.

Inoltre bisogna presentare il Passaporto o documento di identità personale , nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.

Nel caso in cui il Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.

Ti ricordo che in base alle norme introdotte dal pacchetto sicurezza del 15 luglio 2009 , e poi alla circolare del Ministero dell’Interno, la n. 19 del 2009, chi non è in regola con le norme sul soggiorno non potrà contrarre matrimonio in Italia.

Per quanto riguarda il tuo fidanzato che è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno dovrà presentare la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge.

Avv. Mariangela Lioy   

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Visto per turismo: come fare .  
Un mio parente algerino vuole venire in Italia per un breve periodo, turismo, come deve fare a chi deve rivolgersi?
Roma 23 febbraio 2010- Per i cittadini algerini che vogliono recarsi in Italia per turismo è necessario chiedere il visto per turismo presso l’ Ambasciata Italiana presente sul territorio algerino.

Il tuo parente dovrà recarsi presso l’Ambasciata Italiana dovrà compilare il formulario per la domanda del visto di ingresso, e inoltre dovrà essere munito di una fotografia recente, formato tessera.
Dovrà avere con se un passaporto valido con un a scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto. Il biglietto aereo di andata e ritorno, e dovrà dimostrare dove andrà a soggiornare in Italia , se verrà a stare a casa tua dovrà esibire la dichiarazione di ospitalità se in albergo la prenotazione alberghiera.
Altra cosa molto importate dovrà dimostrare di possedere dei sufficienti mezzi economici di sostentamento, questo entro dei parametri stabiliti da una direttiva del Ministero dell’interno del 2000, la disponibilità dei mezzi finanziari può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie.
Ti ricordo che se il tuo parente non è in grado di dimostrare di possedere adeguati mezzi di sostentamento potrai sottoscrivere tu una polizza fideiussoria a suo favore .

Viene richiesta anche una assicurazione sanitaria che deve avere una copertura minima di almeno euro 30.000, per eventuali spese di ricovero ospedaliero d’urgenza.
Ti ricordo che comunque oltre a questi documenti la rappresentanza diplomatica italiana potrebbe chiedere al tuo parente ulteriore documentazione, ed inoltre, tieni presente che l’Ambasciata potrebbe anche dopo aver fatto tutti gli accertamenti non rilasciare il visto.

Il tuo parente al momento del suo ingresso in Italia, deve presentarsi ai valichi di frontiera per dichiarare la sua presenza.
L’adempimento dell’obbligo è dimostrato con l’apposizione del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento dei controlli alla frontiera.
L’impronta del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio dovrà essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia, in quanto costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero nel nostro Paese.

La mancata osservanza di tale obbligo così come il trattenimento oltre in periodo autorizzato o superiore a 90 giorni comportano l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale salvo nel caso in cui lo stesso dimostri e documenti che si è trattenuto nel nostro Paese a causa di gravi motivi di salute o per forza maggiore.

Avv. Mariangela Lioy   

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Sì al ricongiungimento. E ora?  
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Sono un cittadino extracomunitario, ho chiesto il ricongiungimento con mio padre e ho ricevuto il nulla osta. Ora cosa deve fare mio padre prima di venire in Italia.
19 febbraio 2010 - Per prima cosa tuo padre deve recarsi alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana per presentare la domanda per il rilascio del visto d'ingresso e alla domanda dovrà allegare anche la certificazione attestante il rapporto familiare. Il visto viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.
Ti ricordo che il nulla osta deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data del rilascio, in caso contrario perde di validità.
A tuo padre verrà consegnata una comunicazione scritta in una lingua a lui comprensibile o in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che gli illustrerà i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico dell’immigrazione.
Nel momento in cui tuo padre arriva in Italia dovrai, entro 48 ore, tramite una comunicazione scritta , informare l'autorità locale di pubblica sicurezza, del luogo dove abiti, che hai dato alloggio a tuo padre. La comunicazione deve comprendere le tue generalità e quelle di tuo padre, con gli i estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano con l'esatta ubicazione dell'immobile.
Tuo padre entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve recarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta, dove gli verrà consegnato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuo padre dovrà poi, con la domanda compilata, recarsi presso un ufficio postale per spedire la domanda.
La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi fotosegnalamento e il prelievo delle impronte digitali, in seguito renderà comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Avv. Mariangela Lioy   

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Disoccupazione agricola, come funziona?  
Sono un cittadino romeno, ero assunto presso una azienda agricola per la raccolta dei pomodori, come operaio agricolo, sono stato licenziato ho diritto a chiedere l’indennità di disoccupazione ? Come devo fare?
Roma 15 febbraio 2009- Tutti i lavoratori per i quali è stata versata una quota di contributi all’Inps hanno diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui abbiamo perso il lavoro.
La legge prevede un trattamento speciale per operai agricoli.
E' un'indennità che spetta agli operai agricoli (sia a tempo indeterminato che determinato), assicurati contro la disoccupazione, che sono stati licenziati.
Per poter chiedere l’indennità agricola bisogna aver maturato alcuni requisiti, in particolare è necessario essere iscritto, per gli operai agricoli a tempo determinato, negli elenchi anagrafici nell’anno per il quale è richiesta l’indennità, (sono degli elenchi nominativi degli operai agricoli ,predisposti dall’Inps e affissi all’Albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore).
Occorre che tu abbia lavorato 102 giornate nel biennio 2008/2009 e che tu abbia un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni.
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purché la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
L’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione percepita e si calcola prendendo a riferimento le giornate effettivamente lavorate o considerate tali.
La domanda deve essere presentata alla competente sede INPS, entro il 31 marzo 2010. Il pagamento avviene in un’unica soluzione o per il tramite di bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito su conto corrente bancario/postale.
Esiste anche una indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, spetta al lavoratore che nell’anno solare (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre) ha lavorato almeno 78 giornate e che ha almeno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda.
La domanda va presentata anche in questo caso entro il 31 marzo 2010.

Avv. Mariangela Lioy


    

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Parabola tv: serve l'autorizzazione?
Sono un cittadino marocchino vorrei istallare la parabola ma come devo fare ? Alcuni condomini mi dicono che non posso farlo. È così? Devo chiedere l’ autorizzazione?
Roma 9 febbario 2010- Puoi istallare tranquillamente un’antenna autonoma anche se c’è quella centralizzata, devi solo stare attento a non pregiudicare l’uso, da parte degli altri condomini, della parte di edificio comune interessata per l’istallazione , ad esempio non pregiudicare l’usa a terzi del lastrico solare se devi istallare l’antenna in quel posto, ed inoltre, e non devi arrecare ad esempio alterazione del decoro architettonico del palazzo.
Non sono necessarie autorizzazioni, a meno che tale obbligo non sia previsto dal regolamento contrattuale, ad esempio alcuni comuni per motivi di interesse paesaggistico o architettonico limitano l’istallazione di parabole sulle facciate degli edifici e sui balconi.
Se non sei proprietario dell’immobile, ma semplice affittuario non è necessaria l'autorizzazione da parte del proprietario, a meno che nel contratto non vi siano espresse limitazioni in proposito, e salvo l'obbligo di rimuovere tutte le installazioni alla riconsegna dei locali.
Ti ricordo che puoi far passare i cavi e tutto quello che serve per istallare l’antenna sulle parti comuni dell’edificio o di terzi, ma con una modalità tali da non arrecare danni alle parti comuni o ai tuoi vicini.
Avv. Mariangela Lioy   

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Se la colf diventa mamma,
Sono una cittadina peruviana lavoro come domestica presso un famiglia italiana con regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ho scoperto di aspettare un bimbo, quali sono i miei diritti possono licenziarmi?
Roma 4 febbraio 2010 - La lavoratrice domestica dall’inizio della gravidanza, intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità non puoi essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Ricordiamo che per giusta causa si intende che si è verificata una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo Tutte le lavoratrici domestiche hanno diritto al congedo cosi detto di maternità incluso il relativo trattamento economico.
L’astensione dal lavoro deve avvenire 2 mesi prima della data presunta del parto, per il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva del parto, e durante i 3 mesi dopo il parto. Potrai lavorare anche fino ad 1 mese prima del parto e assentarti poi per 4 mesi dopo il parto, ma in questo caso dovrai portare un certificato medico in cui sia dichiarato che la tua gravidanza è regolare e che le condizioni di lavoro non sono rischiose e dannose per il tuo bambino.

Tutti questi periodi ti valgono ai fini dell’anzianità di servizio nel calcolo della tredicesima e delle ferie. Riguardo al trattamento economico hai diritto all’indennità di maternità corrisposta dall’inps, questo anche nel caso in cui al momento non ci sia al momento un rapporto di lavoro in atto.
La cosa importante per avere diritto all’indennità è aver versato nei 24 mesi precedenti la data di inizio di astensione obbligatoria dal lavoro i contributi, 52 i contributi settimanali, che devono essere stati versati tutti, ma che possono essere anche contributi versati per un settore diverso da quello domestico.
Si può chiedere l’indennità anche se nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati almeno 26 contributi settimanali anche se relativi a settori diversi da quello domestico.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera del periodo di paga precedente inclusa la parte di tredicesima, per tutti i giorni di astensione obbligatoria.
Dovrai presentare la domanda direttamente all’inps, prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione .
Avv. Mariangela Lioy
    

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Infortunio sul lavoro: che devo fare?    
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Sono un lavoratore dipendente, con regolare permesso di soggiorno, presso un’ impresa edile. Mi sono fatto male, cosa devo fare? Il datore di lavoro dice che dato che non mi sono fatto niente di grave non conviene fare nulla
2 febbraio 2010 - Chiunque si faccia male sul posto di lavoro e a causa del lavoro che sta svolgendo e riporta un danno fisico o anche psichico, che gli impedisce di continuare a lavorare per un periodo più o meno lungo, devo recarsi subito dal medico il quale deve certificare l’infortunio sul lavoro.
In caso di infortunio l’Inail tutela il lavoratore e a secondo del caso fornisce prestazioni sanitarie ed economiche. Ricordiamo che le prestazioni spettano anche se il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore
Se ti sei fatto male devi avvisare il tuo datore di lavoro e devi rivolgerti subito al pronto soccorso o anche al tuo medico curante. Al medico dovrai spiegare come è accaduto l’infortunio e il medico ti rilascerà un primo certificato medico in più copie. Il certificato contiene la diagnosi con il numero di giorni di assenza dal lavoro , dovrai consegnare una copia al datore di lavoro e una devi conservarla tu.
Se il medico ritiene necessario un ricovero sarà l’ospedale a inviare le copie dei certificati. Se il medico certifica che non potrai lavorare per più di tre giorni il datore di lavoro deve avvisare subito l’inal inviando copia del certificato entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico, compilando l’apposito modulo chiamato”denuncia di infortunio”.
Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito il primo certificato medico. Se il tuo datore di lavoro non comunica nulla all’Inail puoi informare tu direttamente l’Inail presentando presso gli uffici dell’Istituto il certificato medico.
Ti ricordo che se al termine del periodo stabilito dal certificato medico ritieni di non essere ancora pronto per ritornare a lavoro puoi farti rilasciare un altro certificato medico detto “continuativo”. Dovrai recarti o presso i medici dell’Inail per il rilascio gratuito del certificato medico , oppure puoi rivolgerti anche al tuo medico curante, ma in questo caso il certificato è a pagamento.
Dopo questo periodo dovrai recarti dal medico che deve accertare lo stato di guarigione e ti deve rilasciare un certificato medico definitivo.
Avv. Mariangela Lioy   

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Posso guidare in Italia con una patente straniera?
Sono un cittadino algerino regolarmente residente in Italia da quasi un anno, posso guidare con la patente di guida rilasciata dal mio stato?
20 gennaio 2010 - Un cittadino extracomunitario in possesso di patente di guida rilasciata da un altro Stato, in corso di validità, può guidare sul territorio Italiano purché non residente da più di un anno.
Per guidare sarà però necessario che la patente estera sia accompagnata da un traduzione ufficiale in lingua italiana, che può essere effettuata da un traduttore e poi asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio, o essere effettuata presso il Consolato con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura.

Dopo un anno di residenza sul territorio italiano non potrai più guidare con la tua patente di guida straniera, ma devi convertirla, in modo che ti venga rilasciata una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
La conversione è però possibile solo per le patenti rilasciate da alcuni stati esteri con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità (vedi sotto), nel tuo caso l’Algeria ha firmato l’accordo.
Nel caso in cui non sia stato firmato alcun accordo i cittadini possono ugualmente guidare fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Decorso l’anno, non potendo convertire la patente estera, possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
La richiesta della conversione deve essere presentata presso gli uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compilando il modello TT2112, in distribuzione presso gli stessi uffici.

I cittadini extracomunitari dovranno esibire il Permesso di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Alla domanda dovrai allegare il :
• Versamento di Euro 9,00; redatto su c./c. 9001,
• Versamento di Euro 29,24; redatto su c./c. 4028 , (Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati)
• dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l'indicazione di: attuale residenza; data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza; questo è molto importante, perchè la patente estera può essere convertita solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in Italia;
• il Certificato Medico in bollo con foto ( con data non anteriore a sei mesi), rilasciato da medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", e fotocopia dello stesso. Il certificato medico con foto può essere accettato come autentica di foto se espressamente dichiarato dal medico rilasciante;
• due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L'autentica della foto può essere richiesta: dall'interessato, allo sportello all'atto della presentazione della pratica. Se la domanda viene presentata da un delegante l’autentica può essere fatta o presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
• La patente straniera in corso di validità, in originale e una fotocopia completa della stessa più la traduzione della patente. L’ufficio può chiedere se lo ritiene opportuno l’attestazione di autenticità della patente rilasciata dal Consolato dello stato estero in Italia .
• Fotocopia codice fiscale

Al momento della consegna della patente italiana la patente estera verrà ritirata e inviata al Consolato dello stato di appartenenza.

Per opportuna conoscenza di seguito gli stati con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Inoltre ti ricordo che se un cittadino straniero ha trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia guida con una patente rilasciata dal suo stato, si vedrà applicata la sanzione amministrativa, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza avere la patente di guida. Pertanto sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Inoltre, come misura accessoria gli sarà applicata la sanzione del ritiro della patente.

La stessa cosa accade a tutti i cittadini stranieri che avendo acquisito la residenza da non oltre un anno guidano con la patente scaduta di validità o anche coloro che trascorso più di un anno dal giorno del’acquisizione della residenza guidano con documenti in corso di validità.

Avv. Mariangela Lioy   

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Per quanto tempo posso lasciare l'Italia?
Sono un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e devo recarmi nel mio Paese. Per quanto tempo posso rimanere nel mio Paese senza incorrere in problemi?
Roma 14 gennaio 2009 - Puoi recarti nel tuo Paese ma il viaggio all’estero non deve durare più di sei mesi, secondo la legge, infatti, se si rimane fuori dall’Italia per più di sei mesi il tuo permesso di soggiorno perde di validità, non potrà poi essere rinnovato o prorogato, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Nella tua lettera non hai specificato che tipo di permesso di soggiorno possiedi, perché all’interno della legge è prevista un’ulteriore ipotesi per i titolari di permesso di soggiorno con durata biennale, questi infatti possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso. Quindi se possiedi ad esempio un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale potrai restare fuori dall’Italia per un periodo continuativo non superiore a un anno.
Ti ricordo che se il tuo permesso scade quando sei ancora nel tuo paese, per poter rientrare dovrai richiedere il rilascio di un visto di reingresso, dovrai recarti subito presso la rappresentanza diplomatico- consolare italiana del tuo Paese. Naturalmente dovrai avere con te il permesso di soggiorno scaduto e dovrai chiedere il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale dovrai ritornare in Italia.
Il tuo permesso però non deve essere scaduto da più di sessanta giorni, il termine è prorogato fino a sei mesi solo in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un parente di primo grado, e per chi deve adempiere agli obblighi militari nel proprio paese di origine. Scaduti i termini, non potrai ottenere il visto e non potrai così rientrare in Italia.
Avv. Mariangela Lioy   

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Regolarizzato, posso iscrivermi all’anagrafe?
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Sono un cittadino straniero che ha ultimato la procedura di emersione: ho sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno posso iscrivermi all’anagrafe del mio comune?

11 dicembre 2009 - È proprio di questi giorni la risposta del Ministero dell’Interno con la quale ha chiarito che tutti i cittadini stranieri che hanno fatto istanza di regolarizzazione possono presentarsi all’ufficio anagrafe del comune di dimora abituale e presentare istanza di iscrizione anagrafica.La normativa italiana impone l’obbligo a qualsiasi cittadino italiano o straniero di registrarsi nell’anagrafe della popolazione residente nel momento in cui intende stabilire la sua dimora abituale in un comune. Naturalmente bisogna aver sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico e aver presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno. In questo caso trova applicazione la circolare del Ministero dell’Interno, la n.16 del 2007, che stabilisce che chi è in attesa del rilascio dl permesso di soggiorno per lavoro subordinato può procedere all’iscrizione anagrafica presso il comune. La circolare chiarisce che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti.
Pertanto l’iscrizione anagrafica è subordinata all’esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, alla presentazione della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico. Bisogna recarsi presso l’ufficio anagrafe del comune e presentare oltre a tutti i documenti elencati prima anche quelli che certificano la tua identità, come il passaporto e il codice fiscale.
Ti ricordo una cosa molto importante, che molte volte viene sottovalutata, che nel momento in cui dovrai rinnovare il permesso di soggiorno dovrai rinnovare anche la dichiarazione di residenza al tuo comune. Dovrai presentarla entro 60 giorni dall'aggiornamento del permesso stesso o, in sua mancanza, puoi anche esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se non ti presenti sarai cancellato dagli elenchi della popolazione residente, la nuova legge cosiddetto “pacchetto sicurezza” ha imposto regole più ristrette sul controllo della popolazione residente, infatti, ora, il termine entro il quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, è stato ridotto a sei mesi, prima era un anno, dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Avv. Mariangela Lioy

    

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Ho ospiti per le feste, che devo fare?     
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Sono un cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro. Per le vacanze di Natale verrà a trovarmi un parente per qualche giorno, devo fare qualche comunicazione visto che devo ospitarlo in casa mia?
4 dicembre 2009 - La risposta è si, dovrai presentare una dichiarazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore. La comunicazione deve essere presentata per iscritto con un apposito modulo che deve richiamare la normativa di riferimento, ossia l’art. 7 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 7 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), infatti, stabilisce che “chiunque” (proprietario, cedente, ospitante italiano o extraue) , a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di un immobile rustico o urbano posto nel territorio dello Stato a un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, deve, entro 48 ore, comunicarlo per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione deve indicare le tue generalità e quelle dello straniero che ospiti, con gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, ricordati anche che devi inserire una fotocopia e ricorda che devi fotocopiare tutte le pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso.

Devi indicare esattamente dove è ubicato l'immobile dove ospiterai il tuo parente. Ti ricordo che se non presenti la comunicazione sarai soggetto al pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

La comunicazione dovrai presentarla all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile: questura o commissariato di pubblica sicurezza nei comuni dove è presente, in alternativa presso il commissariato del comune capoluogo di provincia. Se il comune è di piccole dimensioni, potrai presentarla al sindaco presso il comando di polizia municipale.

La Dichiarazione presentata presso la Questura va redatta in duplice copia, mentre quella presentata ai Commissariati di P.S. od ai Comuni deve essere redatta in triplice copia.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale. i consiglio di fare una copia della dichiarazione così da poterla esibire unitamente alla ricevuta postale di ritorno come attestazione dell'avvenuto adempimento.

I moduli sono disponibili presso le questure, i commissariati e i piccoli comuni. Qui trovi un fac-simile.

Avv. Mariangela Lioy


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Regolarizzazione: convocato, ma non posso andare...    
Sono un datore di lavoro che ha presentato domanda per regolarizzare la mia badante, sono malato e non posso recarmi alla convocazione in prefettura posso mandare mia figlia?
Il datore di lavoro che non può presentarsi allo Sportello Unico per motivi di salute, questo è il tuo caso, potrà con una semplice delega far presentare il giorno della convocazione, una persona di famiglia, intendendo per persona di famiglia il coniuge, i figli, o i parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Ti ricordo che se non ti presenti, o non mandi nessuno, il giorno della convocazione il procedimento verrà archiviato, così come succede anche quando non si presenta il lavoratore.
Il giorno della convocazione la persona delegata, oltre a presentare tutti i documenti richiesti, dovrà presentare la delega più la copia del documento di identità del delegante, in corso di validità. Inoltre, conviene presentare anche un giustificazione medica che provi l’impedimento dello stato di salute.
La delega dovrà essere resa ai sensi dell’art 4 comma 2 del T.U. 445/2000.
Di seguito trovi un fac simile:
DELEGA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL T.U. 445/2000
il sottoscritto _______ nato a _______ il _______, residente a _______ in via _______, essendo temporaneamente impedito a causa del proprio stato di salute
DELEGA
il proprio familiare sig./sig.ra _______ in qualità di _______ a sottoscrivere in nome e proprio conto il contratto di soggiorno con il lavoratore extracomunitario sig./sig.ra _______ nell’ambito della procedura di emersione 2009.
Allega copia del proprio documento di riconoscimento nonché di quello della persona delegata, copia giustificazione medica.
Luogo e data _______
Firma
_______

Per completezza di informazioni ricordiamo che chi è malato e non ha parenti, o chi non può presentarsi allo Sportello Unico per motivi diversi da quelli di salute, può delegare un’altra persona. In questo caso però è necessario che la delega sia sottoscritta alla presenza di un notaio.
Avv. Mariangela Lioy

    

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Ho perso il lavoro, e ora?
Sono un cittadino extracomunitario avevo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ora mi è scaduto ed ho perso anche il lavoro come posso fare per restare in Italia, ho diritto all’indennità di disoccupazione?
Roma 23 novembre 2009- Il base alle norme del T.U. e del regolamento di attuazione se il cittadino extracomunitario perde il lavoro il suo permesso non può essere revocato ma conserva la sua validità fino alla scadenza, e inoltre può rimanere sul territorio dello stato anche dopo la scadenza se presenta domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Per prima cosa devi recarti al centro per l’impiego, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e devi richiedere l’iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
Ti verrà chiesto che tipo di lavoro svolgevi e dovrai rendere una dichiarazione con la quali dichiari la tua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ricordati di portare il permesso di soggiorno perché dovrai necessariamente esibirlo.
Nel tuo caso, il permesso è già scaduto, quindi dovrai chiedere il permesso per attesa occupazione, alla questura competente, dovrai presentare domanda tramite la presentazione del kit postale. Dovrai esibire il passaporto in corso di validità, più la fotocopia di tutte le pagine, data di rilascio e scadenza; Copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento o Copia del permesso di soggiorno in possesso, una marca da bollo da euro 14.
Il permesso che ti verrà rilasciato avrà n una durata non inferiore a 6 mesi, questo permesso non è rinnovabile. La circolare6maggio 2009 ha ribadito la durata del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
Se entro il termine di validità del permesso trovi lavoro potrai chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se invece non trovi nessun lavoro dovrai lasciare il territorio italiano e ti ricordo che il viaggio di ritorno nel tuo paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro
Se sei stato licenziato, oppure anche nel caso di dimissioni per giusta causa, come il mancato pagamento dello stipendio, e sei assicurato all’inps da almeno due anni e hai almeno 52 contribuiti settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro puoi chiedere l’indennità di disoccupazione.
La durata massima dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi, 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età, l’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, che per il 2009 l’ importo è di € 886,31.
La domanda la devi presentare o presso gli uffici inps,o anche tramite i patronati, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, questo naturalmente dopo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che hai effettuato al centro per l’impiego. Non riceverai più l’indennità naturalmente se trovi lavoro.
Avv. Mariangela Lioy


    

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Regolarizzazione. Ho fatto la domanda, posso non assumere?
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Salve, ho presentato domanda di regolarizzazione per la mia colf filippina ma non voglio più assumerla, posso mandare la rinuncia allo Sportello Unico? Quali rischi corro?

19 novembre 2009 - I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda per regolarizzare i lavoratori domestici extraue (colf o badanti) occupati “a nero” alle proprie dipendenze, devono completare la procedura di emersione, formalizzando la volontà manifestata con il versamento del contributo di 500 Euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, attraverso la sottoscrizione, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, del contratto di soggiorno e la successiva comunicazione di assunzione all’INPS. Solo dopo l’effettiva assunzione del cittadino straniero è possibile interrompere il rapporto di lavoro, con il licenziamento del lavoratore o attraverso le sue dimissioni, secondo le disposizioni previste dal ccnl del lavoro domestico.

Queste sono le indicazioni disposte dal Ministero dell’Interno con la circolare del 29 ottobre 2009 (Prot. 6466 del 2009).

Pertanto, chi ha presentato domanda di emersione, in caso di accoglimento dell’istanza, dovrà presentarsi allo Sportello Unico competente accompagnato dal lavoratore straniero, firmare il contratto di soggiorno e assumerlo regolarmente comunicando l’assunzione all’INPS, entro 24 ore dalla firma del contratto o contestualmente alla firma presso le sedi INPS o dinanzi all’operatore INPS presente in ogni Sportello Unico.

N.B.
Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito che è possibile interrompere il rapporto di lavoro solo per sopravvenute cause di forza maggiore, quali ad esempio il decesso del datore di lavoro o della persona da assistere. In tali ipotesi è possibile:

- il subentro da parte di un componente della famiglia del datore di lavoro/assistito, che potrà anche modificare il rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ad es. cambiando la sua mansione da badante a colf, se ne possiede i requisiti di legge;

- il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi per consentire al cittadino straniero di cercare un nuovo lavoro, qualora il subentro non sia possibile.

Convocazione in caso di rinuncia
L’eventuale rinuncia alla domanda di emersione prima della convocazione allo Sportello Unico, comporterà l’archiviazione della pratica e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori per i reati relativi alla violazione di norme su ingresso e soggiorno sul territorio nazionale e in materia di lavoro (per l’impiego di lavoratori a nero).

Con la circolare 6466 del 2009 il Ministero ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nel corso della procedura, il datore di lavoro sarà comunque convocato perché venga formalizza la rinuncia, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa vigente che saranno applicate anche nei confronti dei datori di lavoro, che seppur convocati, non si presenteranno allo Sportello Unico competente.

Conseguenze per chi rinuncia
L’archiviazione della procedura di emersione per rinuncia durante l’esame della domanda, comporterà gravi conseguenze, dal punto di vista penale, civile e amministrativo, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore straniero.

Il datore di lavoro sarà denunciato per reati inerenti le violazioni di norme su ingresso e soggiorno del cittadino straniero e quelle previste dal diritto del lavoro per l'impiego di lavoratori occupati irregolarmente. Le sanzioni previste dala legge per l’assunzione di un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno sono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore assunto oltre alle ulteriori sanzioni amministrative previste per il lavoro sommerso di natura fiscale, previdenziale o assistenziale (es. per omissione di contributi e somme spettanti al lavoratore, agli Enti previdenziali e allo Stato).

Il lavoratore straniero, invece, rischia l’espulsione e la denuncia per il reato di immigrazione clandestina.

Rosanna Caggiano
    

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Idoneità alloggiativa per il ricongiungimento?     
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Sono un cittadino extracomunitario, residente a Rimini, ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e vorrei far venire in Italia mia moglie. Devo presentare domanda per il ricongiungimento familiare: di quanti metri quadri deve essere la mia casa e come devo fare per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa?
Roma 16 novembre 2009- Per chiedere il ricongiungimento familiare il Testo Unico sull’immigrazione, agli art 28 e 29 , detta i criteri e i requisiti che lo straniero deve possedere al momento della presentazione della domanda.
Tra i requisiti cui deve disporre il soggetto che chiede il ricongiungimento la legge prevede l’idoneità dell’alloggio, ossia che l’alloggio, in base a dei criteri certi, risulti idoneo ad ospitare un determinato numero di persone.
Prima dell’entrata in vigore del “Pacchetto sicurezza”, l’idoneità alloggiativa, poteva essere dimostrata presentando o il certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal comune) o anche il parere igienico sanitario (rilasciato dalla asl di appartenenza).
Il certificato di idoneità attestava, sulla base dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica, che il numero di persone che poteva vivere in un alloggio era conforme a dei parametri di legge, che veniva rispettato il rapporto tra superficie e numero di abitanti.
Il pacchetto sicurezza ha modificato l’art. 29 comma 3 del T.U. stabilendo che: lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Il legislatore ha eliminato il rapporto ai parametri previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, ma non ha specificato quali devo essere i criteri di riferimento.
In questi mesi non sono state emanate delle circolari esplicative creando non qualche problema all’interno dei comuni. Molti comuni per risolvere il problema si sono rifatti al Decreto Ministeriale della Sanità del 5 luglio 1975, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti
Alcuni comuni hanno cercato di risolvere il problema emanando delle delibere con le quali si cerca di impartire delle direttive. Conviene quindi informarsi sempre presso il proprio Comune, per sapere come si regola.
Così a Rimini
Il tuo comune, Rimini, ha emanato una delibera di Giunta Comunale, la n. 326 del 22/09/2009, che definisce i paramenti di idoneità di un alloggio. La delibera riprende gli artt. 2-3 del D.M. sanità del 5 luglio 1975.
Questo decreto, come detto prima detta i criteri relativi all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione ed in particolare :
Art. 2 [1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. [2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. [3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. [4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3 [1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Quindi nel tuo caso basta che la tua casa abbia una superficie di 38 mq, di cui 14 mq per la camera da letto, e di 14 mq per il soggiorno, le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile, l’altezza minima interna di m 2,70.
Il comune di Rimini rilascia le attestazioni entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di domanda incompleta i termini decorrono dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
Devi presentare la domanda compilando il modulo predisposto che trovi sul sito del comune , dovrai allegare i documenti che troverai indicati nel modulo stesso.
Ti ricordo che parte integrante della domanda è la scheda di conformità ai requisiti igienico-sanitari dell’alloggio che deve essere redatta da un tecnico abilitato, da un geometra, un’ingegnere o un architetto.
Avv. Mariangela Lioy   

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Regolarizzazione. Convocati, e ora?  
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Ho fatto domanda di emersione. Quando sarò convocato quali documenti dovrò portare?

Roma - 10 novembre 2009 - Salve, ho fatto domanda di emersione per un lavoratore moldavo, ho verificato la domanda on line e compare la dicitura “convocazione datore di lavoro e lavoratore”, vorrei sapere a chi viene comunicata la data della convocazione e quali documenti si dovranno presentare?

I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda di emersione per regolarizzare il proprio collaboratore domestico extraue (colf o badante), in caso di accoglimento dell’istanza, riceveranno, presso la propria abitazione, la comunicazione contenente la data dell’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno e l’elenco dei documenti da presentare.

La raccomandata viene inviata all’indirizzo che il datore di lavoro ha indicato sul modulo di domanda informatizzato. Solo in alcuni casi gli Sportelli Unici per l’Immigrazione inviano tale comunicazione per e-mail all’indirizzo di posta elettronica specificato dal datore richiedente.

Attenzione
Chi ha compilato erroneamente tali dati o, nel frattempo, ha cambiato alloggio, è tenuto a comunicarlo tempestivamente allo Sportello Unico, con raccomandata A/R, per evitare che la lettera non venga recapitata.
Documenti da presentare alla convocazione
Al momento della convocazione dovranno essere prodotti tutti i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di legge, cioè quelli indicati nella lettera di convocazione:

- Originale della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati in domanda (chi l’avesse smarrita potrà consegnarne una nuova da Euro 14,62);
- documento d‘identità del datore di lavoro più due copie dello stesso (i datori di lavoro stranieri dovranno presentare anche la copia della carta di soggiorno o del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o almeno la ricevuta della richiesta);
- due copie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (passaporto o altro documento equipollente);
- copia della dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) in casi di assunzione per addetto al lavoro domestico. In caso di reddito congiunto, il richiedente dovrà presentare oltre alla documentazione fiscale suddetta quella del familiare convivente che integra i redditi;
- copia della documentazione sanitaria attestante la limitazione all’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (certificato del medico o dell’ASL);
- originale del modello F24 attestante il pagamento del contributo forfetario di 500 Euro;
- stato di famiglia in originale (tale certificato può essere sotitiuto da un’ autocertificazione del datore di lavoro);
- certificato d’idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune o Parere igienico-sanitario rilasciato dall’ASL di appartenenza. (originale più fotocopia). Chi non ha ancora ottenuto tale certificato, potrà presentare la ricevuta che ne attesta la richiesta.
- copia del contratto di locazione/comodato/proprietà (duplice copia), relativo all’alloggio indicato in domanda.

In particolare chi ha presentato domanda per assumere la colf dovrà dimostrare di possedere il reddito minimo previsto dalla legge, cioè 20 mila euro se unico percettore di reddito, 25 mila euro se nella famiglia ci sono più lavoratori e quindi più percettori di reddito. In quest’ultimo caso potranno essere sommati i redditi del nucleo familiare convivente.
N. B.
Il Ministero dell’Interno con una risposta ad una FAQ (la n. 31) ha precisato che se il datore di lavoro raggiunge il reddito di 20 mila Euro non deve integrarlo con quello di familiari conviventi percettori di reddito, poiché il limite di 25 mila Euro è richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunge autonomamente la soglia minima suddetta.

Chi ha presentato domanda per assumere una o 2 badanti dovrà dimostrare, con apposita documentazione sanitaria rilasciata dal medico curante o dall’ASL, la sussistenza della limitazione all'autosufficienza della persona da assistere o il suo stato di invalidità (patologia o handicap) al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extraue (attestabile anche attraverso il certificato di invalidità rilasciato dalle Commissioni Sanitarie). In quest’ultimo caso non è necessario il possesso di un reddito minimo.


Rosanna Caggiano

    
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Cittadinanza per matrimonio: cosa è cambiato?
Sono un cittadino straniero mi sono sposato con un'italiana e abbiamo presentato domanda prima che entrasse in vigore la nuova legge. Le novità riguardano anche noi?

6 novembre 2009 - La Legge 15 luglio 2009 n.94, recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”, ha introdotto delle modifiche sostanziali in materia di cittadinanza italiana, la nuova legge è più restrittiva rispetto a quella vecchia.

La legge è entrata in vigore l’8 agosto 2009, una tra le modifiche più importanti riguarda il periodo di residenza necessario per poter presentare domanda per chiedere ed ottenere la cittadinanza per matrimonio.

Mentre prima bastavano sei mesi di residenza legale, dalla data di matrimonio, ora il termine è stato prolungato a due anni, dopo il matrimonio, quindi bisogna risiedere legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

Altra novità è che prima si poteva ottenere la cittadinanza, anche se, dopo il periodo di convivenza necessario, i coniugi si separavano, ora se dopo la presentazione dell’istanza interviene la separazione tra i coniugi, l’istanza viene rigettata perché per la nuova legge il rapporto di “coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del ministero.”.

Il ministero dell’Interno, successivamente all’emanazione della legge, ha emanato varie circolari esplicative per cercare di chiarire dei casi particolari, il 6 agosto 2009, ha diffuso una circolare,
Le istanze presentate e ancora in istruttoria, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l’8 agosto 2009, per le quali risulta decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento, deve essere applicata la norma vigente al momento della presentazione della domanda, quindi la vecchia legge, questo perché secondo la giurisprudenza costante,colui che richiede la cittadinanza dopo due anni dalla presentazione della domanda diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, in forza del quale non si può più negare la cittadinanza

Per tutte le istanze che sebbene presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma per le quali non sono passati due anni si dovrà applicare la nuova legge.

In questo caso occorrerà verificare se, alla data dell’8 agosto 2009, l’interessato risulta residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, e che persista il rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento.

Inoltre dovrà essere presentata nuovamente tutta la documentazione in originale, quella che nella domanda era stata autocertificata.

La nuova legge, all’art 5, prevede che in caso di figli nati o adottati dai coniugi i termini della residenza sono ridotti alla metà.

Inoltre quando si viene convocati per la notifica del decreto di conferimento, occorrerà produrre tutta la documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento, sarà necessario portare l’atto integrale di matrimonio e il certificato di esistenza in vita del coniuge italiano, (il decesso del coniuge, ai sensi dell'articolo149 c.c. determina infatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili).

Se gli Ufficiali di Stato Civile o le Autorità Diplomatico-Consolari dovessero venire a conoscenza di una separazione o di un divorzio tra i coniugi intervenuti prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotato e trascritto il provvedimento sarà revocato.

Nel tuo caso quindi per capire in quale caso ricadi dovrai controllare la data di presentazione della domanda. Se hai presentato la domanda da più di due anni, prima dell’8 agosto 2007,(quindi due anni prima che entrasse in vigore la nuova legge), alla tua domanda dovrebbe applicarsi la vecchia normativa.

Se invece hai presentato la domanda dall’9 agosto 2007 in poi si applicherà la nuova normativa e dovrai ripresentare tutti i certificati in originale e, inoltre, versare il contributo di 200 euro previsto dalla circolare.

    

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Figlio di irregolari, come denunciare la nascita?
Buongiorno sono un cittadino extracomunitario sono sposato e vivo con mia moglie in Italia ma siamo irregolari , senza permesso di soggiorno. Mia moglie aspetta un a bambino e deve partorire tra un mese , cosa dobbiamo fare in ospedale, dobbiamo presentare la denuncia di nascita anche se siamo irregolari?

29- ottobre 2009- La denuncia di nascita deve essere presentata obbligatoriamente, costituisce un diritto della persona, se non esiste l’atto di nascita non esiste la persona e quindi i diritti civili, come ad esempio il diritto al nome, pertanto è un atto dovuto nei confronti del bambino.Se tua moglie partorisce in ospedale la dichiarazione di nascita potrai farla tu o anche il medico o l’ostetrica o anche una persona che ha assistito al parto.La dichiarazione deve essere resa entro tre giorni dalla data del parto.In merito al fatto che non avete il permesso di soggiorno non dovete preoccuparvi in quanto non potete essere segnalati all’autorità giudiziaria in quanto irregolarmente soggiornanti.
L’accesso alle strutture sanitarie, inteso non solo come il diritto di usufruire di prestazioni mediche ma inteso come anche uso nell’insieme dei servizi, anche di tipo amministrativo, da effettuare presso la struttura sanitaria di fatto non comporta nessuna segnalazione all’autorità.Il fatto di non avere il permesso di soggiorno non incide neanche sulla dichiarazione di nascita.Dopo l’emanazione del pacchetto sicurezza, è stato modificato, l'articolo 6,comma 2, del D. Lgs. n.286/1999, Testo unico sull’immigrazione, che recita: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.Dalla lettura della norma si poteva evincere che per l’iscrizione in anagrafe del minore era necessario esibire un permesso di soggiorno in corso di validità. Per chiarire la situazione il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare, la numero 19 del 7 agosto 2009, vedi articolo:
 http://www.stranieriinitalia.it/ministero_dell_interno-chiarimenti_in_materia_di_anagrafe_e_stato_civile._9243.html , che ha chiarito che l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale. Quindi si può rendere la dichiarazione di nascita anche se non si è in possesso di permesso di soggiorno. Se la dichiarazione di nascita viene effettuata in ospedale sarà il direttore sanitario a inoltrare la dichiarazione di nascita all’ufficiale civile entro 10 giorni, il quale formerà l’atto di nascita..Ti ricordo che la dichiarazione di nascita può anche essere effettuata, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto, dovrai recarti all’ufficio anagrafe. L’ufficiale civile formerà l’atto di nascita, dovrai esibire attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto e come documento, sufficiente mostrargli il passaporto, non il permesso di soggiorno.
Mariangela Lioy

    

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Sono papà, ho diritto ai permessi giornalieri?
Buongiorno, sono un cittadino Senegalese, vivo in Italia da tre anni, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro dipendente. Sono sposato ho un bambino di appena quattro mesi mia moglie è casalinga, volevo sapere se ho diritto a dei riposi giornalieri per accudire il mio bambino.
26 ottobre 2009 - La risposta alla sua domanda è affermativa, il genitore lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, anche quando la madre è una casalinga.
È proprio di qualche giorno fa una circolare dell’inps, la n. 112 del 15 ottobre 2009, che chiarisce proprio questa particolare situazione, infatti, l’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”,cioè nel caso di lavoratrice autonoma intesa come artigiana commerciante etc, e non chiarisce, infatti, se si può applicare questa norma anche nel caso di madre casalinga. Si era diffuso quindi il convincimento che il padre potesse usufruire dei riposi giornalieri, meglio noti come permessi per allattamento, solo nel caso di madri che svolgono o lavoro dipendente o autonomo .
In seguito anche a varie pronunce giurisprudenziali amministrative si è andato affermando un nuovo orientamento, secondo quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4293/2008, bisogna ricomprendere anche “la madre non lavoratrice dipendente” quindi la lavoratrice casalinga, “la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i numerosi settori dell'ordinamento che considerano la figura della casalinga come lavoratrice” e che nell'interpretazione dell'articolo 40 del Testo unico, la normativa è “rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione”.
L’inps con la circolare ha voluto chiarire che il padre può usufruire dei riposi giornalieri anche in caso di madre casalinga. I permessi sono fruibili nel primo anno di vita del bambino pari a due ore nel caso di orario superiore alle 6 ore giornaliere di lavoro. Il riposo e' di un’ora soltanto quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. Il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche …). In questi casi il padre deve documentare questi impedimenti.
La circolare inoltre spiega che se il padre lavoratore ha usato ferie e permessi per accudire il bimbo potrà chiedere, entro un anno dalla fruizione, al datore di lavoro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. E’ utile ricordare che per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi giornalieri è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Mariangela Lioy


    

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Lavoratori domestici: come calcolare le ferie?
Sono un datore di lavoro, la mia colf moldava vuole andare in ferie. Quali sono i suoi diritti? C’è una normativa particolare per i lavoratori domestici?

23 luglio 2009 - I lavoratori domestici, al pari degli altri lavoratori subordinati hanno diritto di godere di ferie annuali retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa. È un diritto irrinunciabile riconosciuto dalla Costituzione italiana a tutti i lavoratori subordinati; ogni accordo tra datore di lavoro e lavoratore volto alla rinuncia delle ferie è quindi nullo.

I contratti collettivi di categoria sul lavoro domestico stabiliscono la durata delle ferie in relazione all’effettivo periodo di lavoro prestato. Il diritto alle ferie matura anche durante il periodo di prova.

L'art. 18 del ccnl disciplina le ferie del collaboratore domestico stabilendo che: Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore all’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (le frazioni di 15 giorni si considerano come mese intero). Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, fissa il periodo in cui è possibile usufruire delle ferie maturate, generalmente tra giugno e settembre; è prevista, però, la possibilità che le parti si accordino diversamente.

Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. Tuttavia, i lavoratori stranieri che hanno necessità di godere di un periodo più lungo di ferie per tornare nel proprio Paese di origine possono, con il consenso del datore di lavoro, cumulare le ferie di due anni, cioè possono saltare le ferie dell’anno in corso e sommarle a quelle dell’anno successivo così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni di riposo continuativo.

I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono ma possono essere spostati ad una data diversa che deve essere concordata con il datore di lavoro. Solo in casi eccezionali ed espressamente previsti dalla legge le ferie possono essere rimborsate con un indennità sostitutiva, ad esempio quando il rapporto di lavoro finisce; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare l’indennità per le ferie non godute.

Le ferie vengono automaticamente sospese durante le festività e nel periodo di malattia o infortunio; terminate queste ricominciano a decorrere per il tempo stabilito.

Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione. In particolare, al lavoratore pagato su base mensile spetta, per ogni giorno di ferie, 1/26 dello stipendio mensile, comprensivo dell’eventuale indennità di vitto e alloggio se il lavoratore è convivente.

Esempio: se il lavoratore ha uno stipendio di 600 euro al mese, bisognerà dividerlo per 26. Dunque € 600/26. La retribuzione giornaliera sarà quindi pari a € 23,08. Se è convivente, a questo importo bisognerà aggiungere il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio, che per il 2008 è pari ad € 4,773. Dunque € 23,08 + € 4,773 = € 27,853.

Nel caso di lavoratori pagati ad ore, per ottenere il numero di ore pari a un giorno di ferie occorre fare riferimento al numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26. Questo importo dovrà essere moltiplicato per la retribuzione oraria convenuta per determinare la retribuzione di ogni giorno di ferie.

Esempio: Se il lavoratore lavora 12 ore a settimana e nel mese precedente ha lavorato complessivamente 52 ore, il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate (52) per 26, cioè 2. Se consideriamo una paga oraria di 8,66 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,66 € x 2 = 17,32 €. Si moltiplica quindi la paga oraria per il numero di ore ferie.

Durante il periodo di ferie il datore di lavoro è tenuto, altresì, al versamento dei contributi, con le solite modalità.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (solo nel caso in cui il lavoratore non possa usufruire dei giorni di ferie prima della fine del rapporto), deve essere corrisposta al lavoratore l’indennità sostitutiva per ferie non godute per i giorni di ferie sino a quel momento maturati. L’indennità giornaliera è pari alla retribuzione di 1 giorno di ferie. Anche quando il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

    

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Flussi. Sono stato espulso. Ho diritto al nulla osta?  
Salve, il mio datore di lavoro ha presentato una domanda per me con i flussi 2007. Io non gli ho detto che sono stato espulso nel 2006. Verrà accolta la sua domanda?


Roma - 9 luglio 2009 - L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari è previsto solo in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla legge.

L’art. 4 del Testo Unico per l’Immigrazione stabilisce che, non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per determinati reati previsti dalla legge, né può fare ingresso in Italia lo straniero espulso, salvo nel caso in cui abbia ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di reingresso (10 anni).

I cittadini extracomunitari che sono stati espulsi, pertanto, non possono rientrare in Italia per almeno 10 anni, salvo nel caso in cui abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al rientro, prima del periodo previsto dalla legge, da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 13 comma 13 del Testo Unico per l’Immigrazione.

La domanda di autorizzazione al lavoro presentata, tramite decreto flussi, nei confronti di un cittadino straniero espulso non può essere accolta poiché l’espulsione è considerata un motivo ostativo al rilascio del nulla osta ex art. 4 della predetta legge.

Come noto, la richiesta di nulla osta al lavoro una volta inoltrata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tramite procedura informatizzata, viene trasmessa agli uffici competenti (Questura, Direzione Provinciale del Lavoro, Centro per l’Impiego) i quali devono effettuare gli accertamenti di rito e esprimere un parere sulla base delle condizioni stabilite dalla legge.

La Questura effettua dei controlli sul lavoratore straniero. In particolare la Questura verifica che a carico del cittadino extraue non risultino condanne penali o espulsioni.

Se, a seguito dei controlli, emerge una delle condizioni ostative suddette la Questura esprimerà parere negativo e lo Sportello Unico, come atto dovuto, provvederà a rigettare l’istanza di nulla osta al lavoro.

In alcuni casi, tuttavia, nonostante il parere positivo della Questura, quando il cittadino straniero si presenta all’ambasciata italiana per richiedere il visto per lavoro o al momento dell’ingresso in Italia, gli viene negato il visto o viene respinto alla frontiera poiché emerge l’espulsione da successivi controlli. In tali casi lo Sportello Unico per l’Immigrazione, su segnalazione degli uffici competenti, provvede a revocare il nulla osta rilasciato.

Rosanna Caggiano


    

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Con il mio permesso posso lavorare in altri Paesi Ue?  
Salve, ho un permesso di soggiorno per lavoro che scade tra 1 anno. Ho avuto un offerta di lavoro in Spagna. Posso trasferirmi lì per lavoro?

3 luglio 2009 - I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno (della durata di 1 o 2 anni) in corso di validità rilasciato dall’Italia, possono recarsi nei Paesi Schengen per un soggiorno di breve durata, per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli accordi Schengen, infatti, prevedono che, il cittadino straniero titolare di passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità può circolare liberamente e trascorrere una breve vacanza nei seguenti Paesi, che costituiscono lo spazio Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.

N.B.La possibilità di viaggiare e soggiornare (massimo per 90 giorni) nei Paesi europei sopraelencati e prevista solo per i cittadini extraue titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità. Tale diritto non è riconosciuto a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno. Chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, invece, può transitare per i Paesi Schengen solo per determinati periodi dell’anno, cioè quando il Ministero dell’Interno, con apposite circolari ad hoc, ne facilita temporaneamente il transito.

Attenzione. Durante il periodo di soggiorno legale nei territori Schengen non è consentito lo svolgimento di alcuna attività lavorativa perché la legge ne prevede espressamente il divieto. Alla scadenza dei 3 mesi, quindi, il cittadino straniero deve rientrare regolarmente in Italia. Tale disposizione è valida in tutti gli Stati Schengen, il divieto di lavorare, pertanto, riguarda anche i cittadini extraue che vengono in Italia per turismo.

Solo i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, possono recarsi nei Paesi europei che hanno recepito la Direttiva europea 2003/109/CE dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e soggiornarvi per un periodo superiore a 90 giorni per motivi di lavoro, studio o per risiedervi legalmente.

Il decreto Legislativo n. 3 del 8 gennaio 2007, in attuazione della predetta direttiva europea, ha abolito la carta di soggiorno, ora sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ha previsto che il titolare del permesso CE ha, tra gli altri diritti, quello di andare a lavorare/ risiedere/ studiare per un periodo superiore a tre mesi negli altri Stati europei che hanno recepito la medesima Direttiva (Francia, Grecia, Olanda, Spagna, Germania, Polonia, ecc.).

Rosanna Caggiano
    

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Sono in Italia per turismo. Posso lavorare?
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Salve, sono venuto in Italia con un visto per turismo. Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumermi come operaio. Posso rimanere a lavorare in Italia.

25 giugno 2009 - I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per motivi turistici e dichiarano la loro presenza sul territorio nazionale sono autorizzati a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale per la durata prevista dal visto o comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

La legge n. 68 del 2007 ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), pertanto, il turista extraue non deve più richiedere il permesso di soggiorno per turismo ma deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale, con le seguenti modalità:

- se proviene da un Paese extraue, al momento del suo ingresso in Italia deve presentarsi ai valichi di frontiera per farsi apporre sul passaporto il Timbro Uniforme Schengen;

- se proviene da un Paese Schengen (Francia, Spagna, Germania, ecc.), entro 8 giorni dal suo ingresso sul territorio nazionale, deve presentarsi al Questore della provincia in cui si trova per compilare l’apposito modulo, del quale gli verrà rilasciata una copia.

Durante il soggiorno in Italia il turista extraue non può svolgere nessuna attività lavorativa poiché la legge ne impone il divieto né è prevista la possibilità di convertire il soggiorno da motivi di turismo a motivi di lavoro.

Non tutti i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extraue consentono di lavorare; tra le tipologie previste, che abilitano all’attività lavorativa, sono esclusi i permessi di soggiorno di breve durata (es. visite, affari, turismo, gara sportiva).

Attenzione:la legge prevede delle sanzioni penali (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) a carico del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extraue sprovvisto di permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consente di lavorare (è proprio il caso della dichiarazione di presenza che ha sostituito il permesso di soggiorno per turismo).

Alla scadenza del periodo autorizzato il cittadino straniero dovrà fare regolare rientro nel suo Paese di origine non potendo trattenersi oltre la durata del visto o per un periodo superiore a 90 giorni. La dichiarazione di presenza, formalità obbligatoria per tutti i cittadini extraue che fanno ingresso in Italia per breve periodo (anche per quelli esentati dal visto), autorizza il soggiorno legale fino a 3 mesi; il cittadino straniero che rimane in Italia oltre tale periodo rischia di essere espulso, salvo nel caso in cui dimostri che il mancato rientro in patria sia dipeso da gravi motivi di salute.

Il datore di lavoro, quindi, non potrà assumere il turista extraue, ma qualora fosse intenzionato a regolarizzarlo, dovrà attendere l’emanazione del decreto flussi e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quando sarà possibile presentare domanda, dovrà inviare, tramite il sistema informatizzato del Ministero dell’Interno, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato a favore cittadino extraue.


Rosanna Caggiano


    

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Ho la carta di soggiorno. Posso chiederla anche per i miei familiari?
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Salve sono in Italia da tanti anni e ho la carta di soggiorno, mia moglie e mio figlio di 16 anni hanno il permesso di soggiorno per motivi familiari. Posso chiedere la carta di soggiorno anche per loro?

19 giugno 2009 - Il cittadino extracomunitario che possiede i requisiti di legge per il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può chiederlo per sé e per i familiari di cui all’art. 29 Testo Unico Immigrazione, cioè gli stessi familiari con i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare.

Tale possibilità è espressamente prevista dalla legge. L’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto Lgs. 3 del 2007, infatti, prevede che: “Lo straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dall’art. 29 comma 3 (come modificato dal dal Decreto Lgs. 160 del 2008) e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1”.

Il cittadino straniero che soggiorna legalmente in Italia da almeno 5 anni, pertanto, può chiedere alla Questura competente il permesso di soggiorno CE di lungo periodo per sé e per i seguenti familiari:

- coniuge maggiorenne, non legalmente separato;
- figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni,65 qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Attenzione
Ai fini della richiesta del Permesso di soggiorno CE i familiari suddetti non devono dimostrare di vivere legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che ha i requisiti di legge per richiederlo trasmette il diritto a richiedere il medesimo titolo di soggiorno anche ai familiari di cui all’art. 29 comma 1 T.U..

La legge, infatti, non prevede che tali familiari posseggano, da almeno 5 anni, un permesso di soggiorno in corso di validità, ma dispone che, in caso di richiesta per i familiari, occorre dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente (rapportato in base al numero di familiari a carico conviventi ex art. 29 comma 3 T.U e successive modifiche) e di un alloggio idoneo secondo i parametri previsti dalla legge (dimostrabile attraverso il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia l’Ufficio tecnico del Comune o con il Parere igienico sanitario che rilascia l’ASL di zona) .

Come richiederlo
Per richiedere il permesso di soggiorno CE i familiari ricongiunti devono recarsi presso gli Uffici Postali abilitati al servizio (Sportello Amico) per ritirare il kit con banda gialla (distribuito gratuitamente) contenente i moduli per la richiesta.
Se il familiare richiedente non ha un proprio reddito, deve compilare solo il modello 209 modulo 1, inserendo le proprie generalità e allegando al kit:


- copia del passaporto in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia dei documenti che attestano il rapporto di parentela (es. per il coniuge il certificato di matrimonio. I documenti rilasciati dallo Stato estero devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana);
- copia documento attestante la qualità di familiare “a carico” del titolare/richiedente il Permesso CE (dichiarazione di presa a carico dei titolare/richiedente permesso CE con allegata la documentazione attestante il possesso di un reddito sufficiente: contratto lavoro, buste paga, dichiarazione dei redditi del titolare/richiedenre la carta di soggiorno);
- copia del certificato di idoneità alloggiativa;
- bollettino postale attestante il versamento di euro 27,50 per il permesso di soggiorno CE in formato elettronico.

Nel caso in cui il familiare possiede un proprio reddito deve compilare anche il modello 209 modulo 2 allegando al kit la copia dei documenti relativi all’attività lavorativa svolta (es. contratto lavoro, buste paga, bollettini INPS, CUD, Dichiarazione dei redditi) e la copia della dichiarazione dei redditi del titolare/richiedente il permesso CE.

Attenzione: non è possibile spedire un unico kit ma ogni familiare deve inviare il kit (salvo che si tratti di minori di anni 14)!!!!

Figli
I figli minori di 14 anni devono essere iscritti sulla carta di soggiorno del genitore con il quale convivono, mentre i figli di età compresa tra 14 e 18 anni devono fare un autonoma richiesta di permesso di soggiorno CE.

Il permesso di soggiorno CE non può essere richiesto dai figli maggiorenni, salvo nel caso in cui siano totalmente invalidi.

Al modulo di richiesta deve essere apposta una marca da bollo da Euro 14, 62. Il costo per l’invio del kit postale è pari a 30 Euro.


Rosanna Caggiano

    

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Come viaggiare con il permesso di soggiorno?  
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Buongiorno, ho un permesso di soggiorno per lavoro e vorrei organizzare le mie vacanze estive. Con il mio permesso posso viaggiare in altri Paesi?

17 giugno 2009 - Tutti i cittadini stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità (tranne che nei casi particolari elencati più avanti) possono uscire dall’Italia e muoversi all’interno dello spazio Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria) senza chiedere visti per turismo e portando con sé solo il passaporto e il permesso di soggiorno.

ATTENZONE: ci sono alcuni permessi di soggiorno che, sebbene in corso di validità, non consentono allo straniero che sia uscito dal territorio italiano, di farne rientro. Si tratta di quei permessi di soggiorno rilasciati in casi eccezionali come, ad esempio, quelli per cure mediche – gravidanza, o per chi ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico ovvero quelli rilasciati per motivi di giustizia.

Chi vuole viaggiare in Paesi che non fanno parte dello spazio Schengen deve chiedere alle rappresentanze diplomatiche in Italia di questi Paesi se, in base agli accordi con il proprio Paese d’origine, ha bisogno di un visto. Anche in questo caso durante il viaggio deve comunque portare con sé il permesso di soggiorno, che è indispensabile per rientrare in Italia.

Il viaggio all’estero non deve durare più di sei mesi, perché se si rimane continuativamente fuori dall’Italia oltre questo periodo il permesso di soggiorno perde di validità. Solo i titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso.

Se il permesso di soggiorno scade quando lo straniero si trova ancora all’estero, la legge italiana prevede, ai fini del reingresso, il rilascio di un visto di reingresso. Lo straniero può, in sostanza, recarsi subito presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio paese munito del permesso di soggiorno scaduto e “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia.

Fondamentale è che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di sessanta giorni (fino a sei mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia.

Questo tipo di visto deve essere richiesto anche quando lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno. In tali casi al Consolato italiano deve produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata).

Rientro in patria con la ricevuta della domanda di rinnovo/primo rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)

Avere il permesso di soggiorno scaduto non è più un problema per chi vuole tornare nel paese d’origine, a condizione che abbia presentato la richiesta di rinnovo.

Il cittadino straniero, infatti, in attesa del rinnovo, conserva tutti i diritti di soggiorno riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese fra i quali la possibilità di lasciare l’Italia e farvi regolare rientro (Direttiva 5 agosto 2006 del Ministero Interno e Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007).

Ai sensi del Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007, lo stesso diritto viene riconosciuto, anche, al cittadino straniero in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare.

L’uscita e il rientro dall’Italia possono avvenire anche attraverso un diverso valico di frontiera (es. uscita da Roma Fiumicino rientro da Milano Malpensa), ma occorre rispettare le seguenti condizioni:
- il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri paesi Schengen

- è necessario esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente (insieme al visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata Italiana dal quale si desumono i motivi del soggiorno in caso di primo ingresso).

- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro dello straniero.

Rinnovo del passaporto

È utile ricordare che, nel caso in cui, lo straniero possegga un passaporto scaduto, potrà, in alcuni casi, chiederne il rinnovo presso la propria Ambasciata o Consolato presente in Italia. E’ necessario, tuttavia, accertarsi che il rinnovo del passaporto rientri tra i servizi offerti dall’autorità straniera presente nel nostro territorio altrimenti sarà necessario fare una procura a favore di una persona che si trova nel paese d’origine che provveda al rinnovo o partire per recarsi personalmente nel proprio paese, utilizzando un certificato provvisorio, rilasciato dalle propria rappresentanza consolare, che sostituisce il passaporto.

Avv. Mascia Salvatore


    

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Quando si rinnova il permesso? Che documenti allegare?
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Salve, sono un cittadino egiziano, lavoro per due ditte e ora devo rinnovare il mio permesso di soggiorno che sta per scadere. Quando posso rinnovarlo e quali documenti allego al kit postale?
12 giugno 2009 - Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per legge, va rinnovato, prima della scadenza. In particolare se il contratto di lavoro è a tempo determinato il rinnovo deve essere effettuato almeno 60 giorni prima della scadenza, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, il rinnovo va fatto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Si tratta di termini non perentori. La legge, infatti, prevede che il cittadino extraue non può essere espulso se ha rinnovato il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza. Oltre questi termini il cittadino extraue non ha più le condizioni di legge per il rinnovo, diventa irregolare sul territorio nazionale e rischia l’espulsione se non rientra regolarmente nel suo Paese.
In via del tutto eccezionale è possibile il rinnovo del permesso oltre i 60 giorni dalla scadenza solo a condizione che il cittadino straniero provi che il mancato rinnovo nei termini di legge è dipeso da gravi motivi (es. ricovero ospedaliero per motivi salute) che dovranno essere opportunamente dimostrati e documentati.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato va effettuato tramite kit postale. A tal fine è necessario recarsi ad un Ufficio Postale abilitato al servizio (Sportello Amico) e prendere il kit contenuto in una busta con banda gialla che all’interno contiene i modelli 209, modulo 1 e 2; nel primo modulo vanno inserite le generalità del cittadino extraue e vanno indicati i familiari a carico conviventi; nel modulo 2 vanno inseriti i dati che riguardano l’attività lavorativa svolta (es. dati datore lavoro, dati reddito).
Uno dei documenti fondamentali da allegare al kit, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, è il contratto di soggiorno (modello Q).
Il datore di lavoro, infatti, quando assume un lavoratore subordinato extraue, deve stipulare il modello Q in triplice copia; una delle copie deve essere inviata, entro 5 giorni dall’assunzione, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al kit postale deve essere allegata, tra gli altri documenti, la copia del modello Q inviato allo Sportello Unico competente e la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata che attesta l’avvenuta ricezione di tale documento da parte del Sportello Unico per l’Immigrazione.
Nel caso in cui il cittadino extraue abbia due lavori, è necessario che compili due moduli 2 e li alleghi ad un unico kit postale. E’ necessario quindi che il cittadino extraue ritiri all’Ufficio postale almeno 2 kit postali (perché ogni kit contiene solo un modulo 2).

Ecco i documenti da allegare al kit:
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del passaporto in corso di validità;
- copia del contratto di soggiorno e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata attestante l’invio del modello Q allo Sportello Unico competente; se il datore di lavoro è più di uno, occorre allegare tanti contratti di soggiorno quanti sono i datori.
- copia documenti attestanti attività lavorativa (es. contratto di lavoro; comunicazione assunzione; buste paga o bollettini INPS;) e dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in corso al momento della presentazione del kit alle poste.
- copia dichiarazione dei redditi (CUD, Modello Unico, ecc.ecc.)
- copia certificato residenza (facoltativo);
- copia stato di famiglia (facoltativo).

Nel caso in cui la Questura richieda ulteriori documenti, o nel caso in cui ne manchi qualcuno (es. ricevuta di ritorno attestante invio modello Q allo Sportello Unico) il cittadino extraue può integrare la documentazione direttamente in Questura all’atto della convocazione per il foto segnalamento. In tale occasione lo straniero dovrà esibire, in originale, tutti i documenti allegati al kit nonché produrre anche 4 foto in formato tessera.
Dopo aver inviato il kit postale il cittadino extraue può verificare lo stato della sua pratica sul sito www.portaleimmigrazione.it ,
Rosanna Caggiano
    

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Entrare in Italia, ecco quando serve la fideiussione.  
Mezzi di sostentamento per turismo, studio e lavoro autonomo.
I cittadini stranieri che vengono in Italia per un breve periodo (es. visite, affari, turismo) e coloro che fanno ingresso per motivi di studio devono dimostrare di avere, tra gli altri requisiti, i mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento per la durata del soggiorno sul territorio nazionale.
Si tratta di un requisito essenziale che deve essere dimostrato sia quando si richiede il visto presso l’Ambasciata italiana che al momento dell’ingresso in Italia quando si richiede (tramite kit postale) il permesso di soggiorno o si dichiara la propria presenza nel nostro Paese (per gli ingressi fino a 90 giorni). Tale regola vale anche per i cittadini stranieri esentati dall’obbligo del visto.

Ingressi breve durata (massimo 90 giorni)
Il cittadino extraue che giunge in Italia, ad esempio per una breve vacanza, deve disporre di adeguati mezzi economici necessari al suo sostentamento durante il soggiorno sul territorio nazionale. Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 1.3.2000 ha stabilito la misura richiesta in base alla durata del soggiorno, che comunque non può superare 3 mesi. La cifra che deve essere garantita varia a seconda del tempo che si vuole restare in Italia. Ecco la tabella:

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per gli ingressi sul territorio nazionale (affari, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)




La disponibilità di adeguate risorse economiche può essere dimostrata, dal cittadino extraue, in diversi modi, cioè mediante l’esibizione di denaro contante, di equivalenti titoli di credito (assegni o Traveller’ s cheque), di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie (bancarie o assicurative), di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.
Attenzione
In alcuni casi le Ambasciate italiane, ai fini del rilascio del visto, richiedono esclusivamente l’esibizione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste. Quando il cittadino straniero non dispone di mezzi propri adeguati, è possibile che colui che lo invita stipuli una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria a suo nome.

Ingressi per studio
I cittadini stranieri che intendono venire in Italia per seguire un corso di studi o per frequentare l’Università, devono dimostrare di avere le risorse sufficienti a garantire il loro sostentamento durante il soggiorno previsto.
Quando la durata del corso di studi non supera i 3 mesi la misura dei mezzi di sostentamento richiesta in relazione alla durata del soggiorno in Italia, è quella prevista dalla Tabella allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000.
Se la durata è superiore a 3 mesi lo studente extraue deve dimostrare di possedere l’importo mensile dell’assegno sociale (per il 2009 è pari ad Euro 409,05) moltiplicato per la durata del corso di studi. I cittadini extraue che intendono frequentare le Università italiane, invece, devono dimostrare di avere dei mezzi di sostentamento in misura non inferiore a € 350,57 per ogni mese di durata dell’anno accademico (Decreto interministeriale 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).
In tutti i casi la disponibilità economica può essere comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana (c/c bancari, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie bancarie o assicurative, ecc.)

Ingresso per lavoro autonomo
I cittadini extraue che intendono venire in Italia per svolgere lavoro autonomo, se possiedono i requisiti di legge, possono fare apposita richiesta di nulla osta al lavoro autonomo alla Questura competente solo successivamente alla pubblicazione del decreto flussi, che riserva alcune quote a tali ingressi.
Tra gli altri requisiti previsti dalla legge, il cittadino extraue deve disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitari (€ 8.400). La dimostrazione della disponibilità economica può essere fornita con l’esibizione di denaro contante, c/c bancari, titoli di credito, fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie o con ogni altro documento utile a dimostrare le fonti di reddito.

Rosanna Caggiano
    

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Quando serve l’assicurazione sanitaria?  
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Dagli studenti agli anziani portati in Italia con un ricongiungimento, ecco chi deve stipulare una polizza per le cure mediche
29 maggio 2009 - Non tutti i cittadini extracomunitari che vengono in Italia hanno il diritto di ricevere, gratuitamente, assistenza sanitaria. Molto spesso per avere diritto alle prestazioni sanitarie (cure mediche) devono esibire una polizza sanitaria o, in alternativa, possono iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) versando il relativo contributo annuale.

Vediamo i casi:

Ingressi breve durata
I cittadini extraue che vengono in Italia per un soggiorno di breve durata (es. turismo, visita, affari) devono portare con sé un’assicurazione sanitaria privata, con copertura minima di 30 mila euro, per le spese mediche o per il ricovero ospedaliero d'urgenza. Si tratta di un documento necessario ai fini del rilascio del visto di ingresso.
La polizza sanitaria può essere stipulata presso appositi enti o società (es. compagnie assicurative) in Italia (chi invita il cittadino extraue può, ad esempio, stipulare tale polizza a suo nome) oppure direttamente nello Stato estero; in quest’utimo caso, però, è necessario che la polizza sanitaria sia ritenuta valida (riconosciuta) in Italia.

Ingressi per studio
Coloro che intendono venire in Italia per frequentare un corso di studi o per iscriversi all’Università italiana devono, ai fini del rilascio del visto, disporre di una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:
- dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, solo in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
- polizza assicurativa stipulata nello Stato estero o sottoscritta con enti o società italiane.

Gli studenti extraue regolarmente soggiornanti in Italia, allo scadere della polizza (che di solito vale 1 anno), possono stipulare una nuova polizza sanitaria oppure possono iscriversi volontariamente al SSN, versando il relativo contributo annuale (per gli studenti è ridotto alla metà). L'iscrizione volontaria al SSN è valida 1 anno, ma può essere rinnovata.

Ingresso per residenza elettiva
Chi ha autonome risorse economiche (es. derivanti da rendite o ingenti proprietà immobiliari) ha diritto ad avere assistenza sanitaria solo attraverso l’esibizione di una polizza sanitaria oppure può iscriversi volontariamente al SSN pagando per intero l'importo del contributo annuale. Tale iscrizione al SSN è valida 1 anno.

Assicurazione sanitaria per genitori ultra sessantacinquenni (65),Chi chiede il ricongiungimento per il genitore ultra sessantacinquenne,(65) deve dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale.

In alternativa può iscriverlo volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, previo pagamento di un contributo, il cui importo dovrà essere stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Poiché tale decreto non è stato ancora emanato, allo stato attuale è possibile stipulare solo l’assicurazione sanitaria privata.

Ancora non è chiaro se anche chi è arrivato in Italia prima del novembre 2008 (quando sono cambiate le regole sui ricongiungimenti) è tenuto a stipulare l’assicurazione per rinnovare il suo permesso di soggiorno.

Rosanna Caggiano  

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Flussi: posso cambiare datore di lavoro?
Buongiorno, il datore di lavoro che ha chiesto di assumermi come badante con i flussi è morto prima che arrivasse il nulla osta. Che cosa succede adesso? Posso essere assunto da un altro datore di lavoro?

29 maggio 2009 - Il subentro di un nuovo datore di lavoro nella richiesta di assunzione di un cittadino extraue residente all’estero è prevista solo in due casi espressamente disciplinati dalla legge: il decesso del datore di lavoro, nell’ambito del lavoro domestico, e la cessazione d’azienda.

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 ha disciplinato le modalità per il subentro limitatamente a tali casi stabilendo che, nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, è possibile il subentro:
- di un componente della famiglia del defunto (nel caso di lavoro domestico),
- della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione (nel caso di cessazione di azienda),
solo a condizione che tali soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, manifestino l’effettiva volontà di subentrare.

Lavoro Domestico
Se muore il datore di lavoro e un familiare è interessato ad assumere il lavoratore straniero da lui richiesto tramite decreto flussi, può manifestare la sua volontà facendo apposita istanza di subentro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.

N.B.
La circolare predetta non specifica quali familiari possono subentrare, lasciando ampia dicrezionalità ai responsabili degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Il SUI di Roma, ad esempio, consente il subentro ai parenti del defunto di primo grado. Solo nel caso in cui non vi siano parenti prossimi riconosce la possibilità di subentrare agli altri eredi che ne hanno interesse.

Modalità subentro
Il soggetto interessato al subentro deve presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione munito dei seguenti documenti:

- certificato di morte del datore di lavoro;
- istanza di subentro;
- copia del suo documento di identità;
- copia della dichiarazione dei redditi del subentrante;

Cessazione azienda
Nel caso in cui un’azienda chiude l’attività e la vende ad altri, i nuovi acquirenti interessati a regolarizzare il lavoratore extraue possono presentare istanza di subentro allo Sportello Unico presentando i documenti richiesti (atto acquisto azienda, dichiarazione redditi nuova azienda, ecc.).

Attenzione
I richiedenti il subentro devono avere i requisiti necessari richiesti dalla legge. Per poter ottenere il nulla osta, infatti, è necessario che la capacità economica del nuovo datore di lavoro sia sufficiente a garantire la retribuzione e gli oneri previdenziali del lavoratore straniero che si intende assumere.

Rosanna Caggiano

    

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Ricongiungimenti. Quali familiari possono venire?  
Articoli Correlati: famiglia, ricongiungimenti, requisiti,
Salve sono un cittadino moldavo, ho il permesso di soggiorno e vorrei fare il ricongiungimento. Quali parenti posso portare in Italia?
21 maggio 2009 - Il ricongiungimento familiare può essere richiesto solo per determinati familiari espressamente elencati dalla legge all’art. 29 del Testo Unico Immigrazione come modificato dal decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, in vigore dal 5 novembre 2008.

In particolare la legge prevede che, il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- coniuge maggiorenne, non legalmente separato;
- figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni,(65) qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti
I requisiti richiesti dalla legge sono:

- idoneità dell’alloggio, che può essere dimostrata con:

1) il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia l’Ufficio tecnico del Comune dove è situato l’immobile (attesta il numero di persone che possono vivere in un alloggio sulla base dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica);
2) attraverso il Parere igienico sanitario che rilascia l’Ufficio Igiene Pubblica dell’ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio (attesta che l’immobile è fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria stabiliti dal Ministero della Sanità e accertati dall’ASL di appartenenza).

Questi documenti possono essere richiesti, al Comune o all’ASL, dal proprietario, affittuario o da chi detiene gratuitamente l'immobile (es. ospite); in quest’ultimo caso è necessario allegare la dichiarazione di ospitalità del titolare dell’immobile con fotocopia del suo documento di identità.
Nel caso in cui si chiede il ricongiungimento familiare a favore di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. In questi casi, cioè, ai fini dell’idoneità dell’alloggio non si tiene conto del figlio minore.

- reddito minimo sufficiente, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (Euro 5.317,65), aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale (2.658,82), per ogni familiare da ricongiungere.

Queste regole non valgono:
1) nel caso in cui il ricongiungimento riguarda due o più figli di età inferiore agli anni quattordici.
2) nel caso in cui il ricongiungimento per due o più familiari viene richiesto dai titolari dello status di protezione sussidiaria. In questi casi è sempre richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (10.635,30 euro)

Ai fini della determinazione del reddito, la legge prevede la possibilità di cumulare il proprio reddito con quello dei familiari conviventi.

Assicurazione sanitaria per genitori ultra sessantacinquenni (65).Chi chiede il ricongiungimento per il genitore ultra sessantacinquenne,(65 deve dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.
In alternativa può iscriverlo volontariamente al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo, il cui importo dovrà essere stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Attenzione
Poiché tale decreto non è stato ancora attuato e considerata l’urgenza segnalata dai vari Sportelli unici circa la necessità di esaminare le istanze presentate, allo stato attuale è possibile stipulare solo l’assicurazione sanitaria privata.

Modalità richiesta
Chi possiede i requisiti di legge suindicati può fare richiesta di ricongiungimento familiare inoltrandola allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, tramite la procedura informatizzata del sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it).
Il modulo da utilizzare è il Modello S, che contiene anche le istruzioni con le indicazioni dettagliate dei documenti relativi al reddito e all'alloggio. Lo Sportello unico competente, ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente per l’esibizione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

Rosanna Caggiano  

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Frequento un master, potrò avere un permesso per lavoro?    

Sono una studentessa albanese con permesso di soggiorno per studio e a giungo terminerò un master. Posso convertirlo eventualmente in un permesso per lavoro?
Roma - 11 maggio 2009 - In virtù di una recente circolare tutti gli studenti stranieri che seguono un master o un dottorato di ricerca possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio direttamente dall'Italia e senza ritornare nel proprio paese per richiedere il visto per lavoro, in qualsiasi momento dell'anno e senza aspettare il decreto flussi.
Prima della pubblicazione di tale circolare uno studente straniero in possesso di un permesso di soggiorno per studio poteva convertire il proprio permesso in uno per lavoro, autonomo o subordinato, solo se conseguiva in Italia una laurea breve o specialistica.
Ora invece, sono state ampliate le ipotesi di conversione, pertanto sarà possibile avere più facilmente un permesso di soggiorno per lavoro. Il fattore più importante, già contenuto nella legge ma da evidenziare, è che le richieste di conversione in tali casi si effettuano al di fuori del decreto flussi e quindi in qualsiasi periodo dell'anno e senza vincoli numerici (i permessi di soggiorno per lavoro infatti vengono rilasciati in base ad un numero stabilito dal Governo).
Quanti sono i cittadini interessati al provvedimento e quali sono i titoli che consentono la conversione del permesso?
Tenendo conto anche del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per lavoro potrà essere richiesta da tutti coloro che abbiano conseguito presso le Università italiane uno dei seguenti titoli accademici: Laurea; Laurea specialistica/magistrale, Diploma di specializzazione (minimo 2 anni); Dottorato di ricerca (minimo 3 anni); Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea; Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
Quale procedura occorre seguire per convertire il permesso di soggiorno?
Per la conversione del permesso da studio a lavoro, una volta conseguito il titolo di studio, deve essere richiesta presentando domanda telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente. Tutte le informazioni necessarie possono essere reperite direttamente dal sito del Ministero dell'Interno.
Scarica i moduli:
Modello V2 - RICHIESTA CONVOCAZIONE STIPULA CONTRATTO SOGGIORNO STRANIERI
MAGGIORE ETA' O DIPLOMA LAUREA IN ITALIA

Modello Z2 - RICHIESTA CONVERSIONE PERMESSO DA STUDIO A LAVORO AUTONOMO
STRANIERI MAGGIORE ETA' O DIPLOMA LAUREA IN ITALIA
Avv. Mascia Salvatore
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Frequento un master, potrò avere un permesso per lavoro?
Sono una studentessa albanese con permesso di soggiorno per studio e a giungo terminerò un master. Posso convertirlo eventualmente in un permesso per lavoro?
Roma - 11 maggio 2009 - In virtù di una recente circolare tutti gli studenti stranieri che seguono un master o un dottorato di ricerca possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio direttamente dall'Italia e senza ritornare nel proprio paese per richiedere il visto per lavoro, in qualsiasi momento dell'anno e senza aspettare il decreto flussi.
Prima della pubblicazione di tale circolare uno studente straniero in possesso di un permesso di soggiorno per studio poteva convertire il proprio permesso in uno per lavoro, autonomo o subordinato, solo se conseguiva in Italia una laurea breve o specialistica.
Ora invece, sono state ampliate le ipotesi di conversione, pertanto sarà possibile avere più facilmente un permesso di soggiorno per lavoro. Il fattore più importante, già contenuto nella legge ma da evidenziare, è che le richieste di conversione in tali casi si effettuano al di fuori del decreto flussi e quindi in qualsiasi periodo dell'anno e senza vincoli numerici (i permessi di soggiorno per lavoro infatti vengono rilasciati in base ad un numero stabilito dal Governo).
Quanti sono i cittadini interessati al provvedimento e quali sono i titoli che consentono la conversione del permesso?
Tenendo conto anche del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per lavoro potrà essere richiesta da tutti coloro che abbiano conseguito presso le Università italiane uno dei seguenti titoli accademici: Laurea; Laurea specialistica/magistrale, Diploma di specializzazione (minimo 2 anni); Dottorato di ricerca (minimo 3 anni); Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea; Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
Quale procedura occorre seguire per convertire il permesso di soggiorno?
Per la conversione del permesso da studio a lavoro, una volta conseguito il titolo di studio, deve essere richiesta presentando domanda telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente. Tutte le informazioni necessarie possono essere reperite direttamente dal sito del Ministero dell'Interno.
Scarica i moduli:
Modello V2 - RICHIESTA CONVOCAZIONE STIPULA CONTRATTO SOGGIORNO STRANIERI
MAGGIORE ETA' O DIPLOMA LAUREA IN ITALIA

Modello Z2 - RICHIESTA CONVERSIONE PERMESSO DA STUDIO A LAVORO AUTONOMO
STRANIERI MAGGIORE ETA' O DIPLOMA LAUREA IN ITALIA
Avv. Mascia Salvatore
    
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spulso, ma con un nome falso. Cosa rischia?     
Ho presentato la richiesta di nulla osta per un cittadino marocchino. Lo Sportello Unico me l’ ha rilasciato, il dipendente è già in Italia e ha richiesto il permesso di soggiorno per lavoro. E’ stato convocato dalla Questura  per dare le impronte digitali ma è molto preoccupato perché mi ha confidato di essere stato espulso dall’Italia e di aver, in quella occasione, rilasciato un nome falso. Cosa rischia? Gli ritireranno il permesso di soggiorno?


Il cittadino extracomunitario, entrato in Italia con un visto per lavoro, che sottoscrive il contratto di soggiorno davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, presenta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno con l’invio dei moduli (preparati dallo Sportello Unico)  tramite gli uffici postali abilitati.
Il Centro servizi amministrativo delle Poste Italiane, una volta elaborata la domanda, la invia alla Questura competente che inizia l’istruttoria, convocando il cittadino extracomunitario per i rilievi foto dattiloscopici e successivamente, per la consegna dei vari documenti.
E’ chiaro che se lo straniero ha già dato le impronte digitali e in quella occasione fornito un nome falso, nel momento in cui farà nuovamente i rilievi foto dattiloscopici in Questura, emergerà che per le stesse impronte corrispondono due identità.
Premesso che il datore di lavoro non rischia nulla, il cittadino extracomunitario ha realizzato così un vero e proprio reato penale, perché ha dichiarato il falso a pubblico  ufficiale incorrendo nel reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall’art. 496 del codice penale, punibile con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516.
La situazione diventa più grave se, oltre le generalità false, il cittadino extracomunitario ha fornito anche documentazione falsa (ad esempio il passaporto). In questo caso si configura anche il reato di uso di atto falso (489 c.p.).
A questo punto si aprirà un procedimento penale a carico del cittadino extracomunitario al quale potrà seguire una sentenza di condanna o di assoluzione.
In entrambi i casi occorre fare però delle precisazioni.
L'art. 5 primo comma del D. Lgs. 286/98 dispone che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 comma 3 ossia che non risultino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; che non siano stati condannati per i reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale oppure per altri reati tassativamente previsti (es. inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ecc.). Tra tutti i reati contemplati, compresi quelli richiamati dal codice di procedura penale (es. rapina, lesioni, furto) non vi rientra il reato di false dichiarazioni e di uso di atto falso.
Pertanto, una condanna in tal senso, non rappresenterebbe un motivo ostativo di diniego o di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il problema in realtà è un altro.
Il nulla osta al lavoro è stato rilasciato sulla base di condizioni “false”. La Questura non avrebbe dato parere positivo all’ingresso dello straniero espulso nella procedura di rilascio di nulla osta da parte dello Sportello unico per l’Immigrazione. Per cui il cittadino straniero non avrebbe mai ottenuto il visto di ingresso.
La Questura, quando constaterà la pregressa espulsione, oltre a procedere per i reati penali summenzionati, probabilmente emetterà un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Non sarebbe da escludere nemmeno un provvedimento di espulsione sulla considerazione che un cittadino extra Ue entrato con “l’inganno” in Italia è come se si fosse sottratto ai controlli di frontiera, “atteso che il termine "sottrarsi" non significa soltanto sfuggire ai controlli, come avviene nel caso di chi entri clandestinamente nel territorio nazionale, ma anche vanificare l'efficacia di tali controlli, aventi la finalità di impedire ingressi irregolari, giovandosi di un mezzo solo apparentemente legittimo” (Cassazione Civile sez.I sentenza 13864/01).
A questo punto è necessario attendere e verificare come si evolverà la situazione e tutto dipenderà dalla Questura. Nel caso in cui venisse rilasciato il permesso di soggiorno nulla Osta. Se al contrario la questura  emetterà un provvedimento negativo e contestualmente anche un provvedimento di espulsione, allora ci si potrà opporre con gli ordinari mezzi di impugnazione (ricorso al Tar e al giudice di pace).
Non di rado i giudici amministrativi annullano provvedimenti di rifiuto di rinnovo di permessi di soggiorno considerando prevalenti le circostanze di fatto quali la disponibilità per un cittadino Extra Ue di un reddito sufficiente, di un alloggio idoneo e di un contratto di lavoro regolare, piuttosto che norme di legge. Per ultimo, in tal senso, si veda la sentenza che ha accolto il ricorso di un cittadino albanese espulso ma regolarizzato con la Bossi-Fini nel 2002, rilevando “la regolare attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, e manifestando concreta affidabilità e integrazione” (TAR Emilia Romagna sentenza n. 1524 del 22.04.08 ).


Avv. Mascia Salvatore

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spulso, ma con un nome falso. Cosa rischia?   
Ho presentato la richiesta di nulla osta per un cittadino marocchino. Lo Sportello Unico me l’ ha rilasciato, il dipendente è già in Italia e ha richiesto il permesso di soggiorno per lavoro. E’ stato convocato dalla Questura  per dare le impronte digitali ma è molto preoccupato perché mi ha confidato di essere stato espulso dall’Italia e di aver, in quella occasione, rilasciato un nome falso. Cosa rischia? Gli ritireranno il permesso di soggiorno?
Il cittadino extracomunitario, entrato in Italia con un visto per lavoro, che sottoscrive il contratto di soggiorno davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, presenta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno con l’invio dei moduli (preparati dallo Sportello Unico)  tramite gli uffici postali abilitati.
Il Centro servizi amministrativo delle Poste Italiane, una volta elaborata la domanda, la invia alla Questura competente che inizia l’istruttoria, convocando il cittadino extracomunitario per i rilievi foto dattiloscopici e successivamente, per la consegna dei vari documenti.
E’ chiaro che se lo straniero ha già dato le impronte digitali e in quella occasione fornito un nome falso, nel momento in cui farà nuovamente i rilievi foto dattiloscopici in Questura, emergerà che per le stesse impronte corrispondono due identità.
Premesso che il datore di lavoro non rischia nulla, il cittadino extracomunitario ha realizzato così un vero e proprio reato penale, perché ha dichiarato il falso a pubblico  ufficiale incorrendo nel reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall’art. 496 del codice penale, punibile con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516.
La situazione diventa più grave se, oltre le generalità false, il cittadino extracomunitario ha fornito anche documentazione falsa (ad esempio il passaporto). In questo caso si configura anche il reato di uso di atto falso (489 c.p.).
A questo punto si aprirà un procedimento penale a carico del cittadino extracomunitario al quale potrà seguire una sentenza di condanna o di assoluzione.
In entrambi i casi occorre fare però delle precisazioni.
L'art. 5 primo comma del D. Lgs. 286/98 dispone che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 comma 3 ossia che non risultino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; che non siano stati condannati per i reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale oppure per altri reati tassativamente previsti (es. inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ecc.). Tra tutti i reati contemplati, compresi quelli richiamati dal codice di procedura penale (es. rapina, lesioni, furto) non vi rientra il reato di false dichiarazioni e di uso di atto falso.
Pertanto, una condanna in tal senso, non rappresenterebbe un motivo ostativo di diniego o di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il problema in realtà è un altro.
Il nulla osta al lavoro è stato rilasciato sulla base di condizioni “false”. La Questura non avrebbe dato parere positivo all’ingresso dello straniero espulso nella procedura di rilascio di nulla osta da parte dello Sportello unico per l’Immigrazione. Per cui il cittadino straniero non avrebbe mai ottenuto il visto di ingresso.
La Questura, quando constaterà la pregressa espulsione, oltre a procedere per i reati penali summenzionati, probabilmente emetterà un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Non sarebbe da escludere nemmeno un provvedimento di espulsione sulla considerazione che un cittadino extra Ue entrato con “l’inganno” in Italia è come se si fosse sottratto ai controlli di frontiera, “atteso che il termine "sottrarsi" non significa soltanto sfuggire ai controlli, come avviene nel caso di chi entri clandestinamente nel territorio nazionale, ma anche vanificare l'efficacia di tali controlli, aventi la finalità di impedire ingressi irregolari, giovandosi di un mezzo solo apparentemente legittimo” (Cassazione Civile sez. I sentenza 13864/01).
A questo punto è necessario attendere e verificare come si evolverà la situazione e tutto dipenderà dalla Questura. Nel caso in cui venisse rilasciato il permesso di soggiorno nulla Osta. Se al contrario la questura  emetterà un provvedimento negativo e contestualmente anche un provvedimento di espulsione, allora ci si potrà opporre con gli ordinari mezzi di impugnazione (ricorso al Tar e al giudice di pace).
Non di rado i giudici amministrativi annullano provvedimenti di rifiuto di rinnovo di permessi di soggiorno considerando prevalenti le circostanze di fatto quali la disponibilità per un cittadino Extra Ue di un reddito sufficiente, di un alloggio idoneo e di un contratto di lavoro regolare, piuttosto che norme di legge. Per ultimo, in tal senso, si veda la sentenza che ha accolto il ricorso di un cittadino albanese espulso ma regolarizzato con la Bossi-Fini nel 2002, rilevando “la regolare attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, e manifestando concreta affidabilità e integrazione” (TAR Emilia Romagna sentenza n. 1524 del 22.04.08 ).


Avv. Mascia Salvatore